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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23334/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la sua piena ed esclusiva proprietà del terreno in agro di Nardò, Contrada Pagani, cat. foglio 123 particelle 684 e 685 (derivate dalla particella originaria 89), asserendo di aver acquistato tale porzione con atto pubblico del 13/07/1983. La controversia riguardava l'identificazione della porzione trasferita: la ricorrente sosteneva che, conformemente al contratto che indicava il confine "con Via pubblica", la porzione acquisita confinasse con la Strada Provinciale 129 (via S. Caterina); i venditori invece consideravano trasferita la porzione confinante con la via Benagiano, sulla base di risultanze catastali che la ricorrente attribuiva a errore di frazionamento. In sede di cassazione la ricorrente deduceva: (i) omesso esame di fatto decisivo, cioè le certificazioni amministrative che attestavano la natura pubblica della Strada S. Caterina e la natura privata ad uso pubblico della via Benagiano; (ii) omesso esame delle risultanze istruttorie e motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando errata valutazione delle testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la natura pubblica o privata della strada non fosse un fatto decisivo: la questione centrale era l'interpretazione dell'espressione contrattuale "Via pubblica" nel rogito del 1983; la corte territoriale aveva correttamente interpretato tale dizione in senso atecnico, come strada aperta al pubblico passaggio indipendentemente dalla titolarità pubblica del suolo, e la ricorrente non aveva censurato quella interpretazione con specifica violazione delle regole di ermeneutica negoziale. Sul secondo motivo la Cassazione ha considerato che la valutazione dell'attendibilità dei testi è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità e ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; non sono state regolate spese per mancata difesa degli intimati. La Corte ha altresì accertato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (comma 1 bis e 1 quater), se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il fatto lamentato non fosse decisivo per la soluzione della controversia, poiché il nodo era l'interpretazione contrattuale di "Via pubblica" e non la qualificazione amministrativa della strada.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente perché il giudice ha esaminato il quadro probatorio e spiegato il percorso argomentativo, sicché non sussiste il vizio denunciato.

  • art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis d.P.R. 115/2002

    La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni che comportano il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto.

  • decreto ministeriale n. 2793/1960 (richiamato come fatto amministrativo)

    Citato nelle certificazioni amministrative per dimostrare la classificazione storica della Strada S. Caterina come provinciale; la Corte ha ritenuto tale elemento non decisivo rispetto all'interpretazione del termine contrattuale "Via pubblica".

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla identificazione di porzioni di terreni trasferiti, il punto centrale è spesso l'interpretazione del titolo (rogito): la dizione "Via pubblica" può essere intesa in senso tecnico-giuridico (strada di proprietà pubblica) o in senso generico (strada aperta al pubblico); il giudice interpreta il contratto nel contesto e la parte che contesta l'interpretazione deve proporre una censura giuridica specifica delle regole ermeneutiche per poter ottenere revisione in Cassazione.
  • Le certificazioni amministrative sulla qualificazione di una strada (pubblica vs privata) da sole possono non essere decisive se il criterio rilevante è il significato attribuito dalle parti al momento del contratto; per ribaltare la qualificazione contrattuale occorrono elementi probatori chiari e decisivi relativi alla volonta' delle parti al tempo dell'atto.
  • La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze e l'apprezzamento del materiale probatorio sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo che emergano vizi gravi e rilevanti di motivazione o violazioni delle regole di diritto.
  • In cassazione vi è bisogno di dimostrare che l'omesso esame di un fatto è effettivamente decisivo: la mera indicazione di documenti non esaminati è insufficiente se il fatto non incide direttamente sulla regola di diritto applicabile o sull'interpretazione negoziale.
  • Dal punto di vista processuale, in caso di rigetto del ricorso la parte ricorrente può essere tenuta a versare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato conformemente alle disposizioni del D.P.R. 115/2002; è opportuno valutare questo rischio prima di proporre ricorso.

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