Cassazione Civile, Ordinanza n. 33587/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro l’annullamento di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2011, con cui si contestava l’omesso versamento di ritenute IRPEF. La pretesa erariale si fondava su documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente, dalla quale emergevano pagamenti effettuati a due lavoratori nell’ambito di lavori edili, senza applicazione delle ritenute. Con l’unico motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 49 TUIR e l’art. 2094 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come lavoro subordinato il rapporto con i due collaboratori senza prova della subordinazione e senza presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a integrare i requisiti del lavoro dipendente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la contabilità in nero o parallela costituisce valido elemento indiziario, utilizzabile ai fini dell’accertamento induttivo, dotato di gravità, precisione e concordanza, e tale da legittimare l’atto impositivo salvo prova contraria del contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva valorizzato il rinvenimento, presso l’abitazione del contribuente, di documentazione extracontabile relativa a lavori edili con annotazione delle giornate lavorative e dei compensi dovuti, oltre alle dichiarazioni rese dallo stesso contribuente circa l’incasso dei corrispettivi dai committenti e il successivo pagamento dei due lavoratori. Tale apprezzamento di fatto è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, per effetto della disciplina introdotta dall’art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della somma di € 500 in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma di € 500 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base dell’avviso di accertamento per il recupero delle ritenute IRPEF asseritamente omesse.
Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e il conseguente obbligo di ritenuta alla fonte.
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto per negare la riconducibilità dei compensi a redditi di lavoro dipendente.
Usato come parametro per sostenere la mancanza degli indici della subordinazione dei collaboratori.
Richiamato per affermare la rilevanza presuntiva della contabilità in nero ai fini dell’accertamento induttivo.
Richiamato in relazione alla valenza indiziaria della contabilità parallela e all’accertamento induttivo.
Richiamati per includere tra le scritture contabili anche i documenti che registrino in termini quantitativi o monetari gli atti d’impresa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la disciplina della proposta di definizione del giudizio.
Applicato, in caso di conformità tra proposta del consigliere delegato e decisione finale, per la condanna a somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- La contabilità in nero o parallela costituisce un valido elemento indiziario ai fini dell’accertamento tributario, idoneo a sorreggere l’accertamento induttivo se presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Una volta accertata l’esistenza di documentazione extracontabile riferibile a operazioni non contabilizzate, grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria idonea a superare la presunzione dell’Ufficio.
- L’apprezzamento delle risultanze documentali e delle dichiarazioni del contribuente, quando fondato su una valutazione di fatto non illogica, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio denunciato.
- La qualificazione del rapporto di lavoro e la conseguente applicazione delle ritenute devono essere censurate sulla base di specifiche allegazioni e prove; non basta una contestazione meramente assertiva della subordinazione se il giudice di merito ha valorizzato elementi documentali e dichiarativi univoci.
- In caso di rigetto del ricorso definito in conformità alla proposta del consigliere delegato ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna alle ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
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