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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36000/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a un immobile del contribuente, notificato in relazione a crediti tributari. In primo grado il ricorso era stato rigettato; la CTR aveva poi respinto l'appello. In cassazione il contribuente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa statuizione sulla censura relativa alla mancata indicazione del valore del bene ipotecato; dall'altro la violazione delle norme sul contenuto/motivazione degli atti tributari per mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria richiamata per relationem e per l'assenza, nell'avviso, dell'indicazione del valore del bene gravato da ipoteca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata sia la censura di omessa pronuncia/mancata indicazione del valore del bene ipotecato, sia la censura relativa alla mancata allegazione della nota richiamata per relationem. Quanto al primo profilo, la Corte ha affermato che nessuna norma richiede, quale requisito di validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria, l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato; è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede. Quanto al secondo profilo, ha osservato che l'obbligo di allegazione ex art. 7 l. n. 212/2000 riguarda gli atti realmente necessari a integrare le ragioni del provvedimento e che, nel caso concreto, la mancata allegazione della nota non incideva sul diritto di difesa, essendo già chiari i presupposti dell'iscrizione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta perché la questione omessa era comunque infondata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro processuale invocato dal ricorrente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro processuale invocato dal ricorrente

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma di rinvio nel processo tributario

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 6 l. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla motivazione e tutela del contribuente

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    l'obbligo di allegazione non è assoluto, ma riguarda gli atti necessari a integrare le ragioni del provvedimento e a tutelare concretamente il diritto di difesa

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"

    usato per interpretare in modo non formalistico gli obblighi motivazionali e valorizzare la leale collaborazione

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato come parametro generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi

  • art. 3 Cost.

    evocato per un'interpretazione ragionevole e non meramente formalistica degli adempimenti

  • art. 2 Cost.

    richiamato come fondamento del dovere di solidarietà nei rapporti tra amministrazione e cittadino

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore..."

    l'avviso di iscrizione ipotecaria deve indicare il credito per cui si procede; non è richiesta l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato

  • art. 79 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato solo per la determinazione del valore dell'immobile in ipotesi diverse, non come requisito dell'avviso di ipoteca

  • art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per chiarire che il valore dell'immobile rileva in relazione ai presupposti dell'espropriazione immobiliare, non della validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato a fondamento della possibilità per la Cassazione di decidere nel merito senza rinvio se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per il principio di ragionevole durata ed economia processuale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone automaticamente la cassazione con rinvio se la questione dedotta è infondata e la causa può essere definita nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non richiede, a pena di invalidità, l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, perché tale dato non è previsto da alcuna norma come requisito formale dell'atto.
  • Ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria è sufficiente che nell'atto sia indicato il credito per cui si procede; il controllo di validità non passa dall'indicazione del valore del bene, salvo i casi in cui tale valore rilevi per specifiche scelte procedimentali previste dalla legge.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem, ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000, opera solo per i documenti che siano necessari a comprendere le ragioni del provvedimento e che il contribuente non conosca già, non per ogni atto menzionato in modo meramente accessorio.
  • Le violazioni formali non determinano invalidità dell'atto se non si traducono in un concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpiegnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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