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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21827/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive, emesso nei confronti del titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale, e del coobbligato in solido. Il contribuente aveva sostenuto, nei gradi di merito, di rientrare nella procedura di regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, deducendo di aver prodotto la domanda di regolarizzazione, i versamenti effettuati e altra documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della sanatoria. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere della prova, assumendo che l'amministrazione si fosse limitata a produrre una stampa Excel non ufficiale per negare il condono; 2) omesso esame di fatti decisivi, cioè la documentazione sul perfezionamento della procedura di regolarizzazione; 3) violazione dell'art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014, per avere la CTR escluso la sanatoria in ragione della cessazione dell'attività del centro prima del 30 ottobre 2014; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo originario relativo al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e alla violazione di norme tributarie sul contenuto dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, secondo e terzo motivo: ha confermato l'interpretazione secondo cui la procedura di emersione ex art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014 presuppone che il centro di trasmissione dati sia ancora attivo alla data del 30 ottobre 2014 e che siano provati dal contribuente i presupposti e gli adempimenti della sanatoria, compresa l'inclusione del singolo centro nella rete oggetto di emersione, la presentazione della relativa domanda e gli ulteriori adempimenti richiesti. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata su un motivo riproposto in appello relativo al vizio di motivazione dell'atto impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca il perfezionamento della procedura di regolarizzazione deve provare i fatti costitutivi del beneficio, inclusi i presupposti specifici richiesti dalla legge; non basta contestare in astratto la prova offerta dall'amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per gli errori di diritto denunciati nei primi e nel terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla documentazione del condono.

  • art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014

    "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici ... è consentito regolarizzare la propria posizione"

    La Corte ne ha dato un'interpretazione restrittiva: la regolarizzazione è ammessa solo per i soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, e richiede una pluralità di condizioni, tra cui la domanda riferita al singolo centro, il versamento dovuto, la licenza di polizia e il collegamento al totalizzatore nazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente riproposti; l'omessa pronuncia integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel motivo asseritamente non esaminato dalla CTR in tema di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo asseritamente non esaminato dalla CTR.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato nel motivo asseritamente non esaminato dalla CTR.

Massime di principio

  • In tema di regolarizzazione fiscale per l'emersione dei soggetti che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale, la sanatoria presuppone che il centro di raccolta sia attivo alla data indicata dalla legge e che la domanda sia riferita al singolo centro incluso nella rete del bookmaker.
  • Il perfezionamento della procedura di emersione deve essere provato da chi la invoca, con prova di tutti i presupposti legali e non del solo pagamento delle somme richieste.
  • La cessazione dell'attività del centro prima della data fissata dalla legge impedisce di accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dalla norma.
  • Nel giudizio di appello il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente riproposti; l'omessa pronuncia su un motivo integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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