Cassazione Civile, Ordinanza n. 04523/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da provvedimenti dell'ente previdenziale, adottati nei mesi di marzo e aprile 2010, con cui veniva contestata l'indebita erogazione di indennità di disoccupazione e venivano disconosciuti alcuni rapporti di lavoro agricolo per determinati anni. Il lavoratore proponeva ricorsi amministrativi, respinti nel giugno e luglio 2010, e successivamente agiva in giudizio il 22 novembre 2011 chiedendo l'illegittimità del disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e la ripetizione delle somme erogate. In Cassazione deduceva sei motivi: i primi tre denunciavano violazione delle norme sulla decadenza e sul computo dei termini, sostenendo che il termine decadenziale non dovesse operare oppure dovesse essere calcolato aggiungendo al termine di 120 giorni dell'art. 22 la durata del procedimento amministrativo ex art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993; il quarto contestava che, anche in presenza di decadenza, il giudice potesse comunque accertare il diritto alla prestazione previdenziale agricola; il quinto lamentava omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del rapporto di lavoro agricolo; il sesto prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 98 del 2011 se interpretato senza aggiungere il tempo del procedimento amministrativo al termine decadenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e assorbito il quinto; ha escluso che il principio invocato sul decorso del termine dalla definizione del procedimento amministrativo fosse applicabile al caso concreto, poiché sul ricorso amministrativo era intervenuto un provvedimento espresso di rigetto e l'intero procedimento si era concluso prima del ripristino della decadenza. Ha inoltre affermato che il termine di 120 giorni per agire in giudizio, ripristinato dal 6 luglio 2011, decorreva da tale data e risultava spirato quando il ricorso fu depositato il 22 novembre 2011. Ha poi ribadito che l'iscrizione negli elenchi agricoli è presupposto per la prestazione previdenziale e che, decorso inutilmente il termine decadenziale per impugnare il provvedimento di esclusione, il diritto alla prestazione non può essere riconosciuto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS; è stata infine data atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 22 del D.L. n. 7 del 1970
prevede la decadenza dall'azione giudiziaria per impugnare i provvedimenti di disconoscimento o cancellazione dagli elenchi agricoli; nel caso concreto il termine è stato ritenuto applicabile dal 6 luglio 2011 e spirato il 6 novembre 2011.
conversione del D.L. n. 7 del 1970, richiamata quale fonte della disciplina decadenziale.
art. 24 del D.L. n. 112 del 2008
ha abrogato, con effetto dal 21 dicembre 2008, la disciplina della decadenza poi oggetto di ripristino.
art. 38, comma 5, del D.L. n. 98 del 2011
ha ripristinato la disciplina della decadenza dal 6 luglio 2011, facendo riprendere a decorrere ex novo il termine per i casi ancora pendenti.
richiamato per il computo del termine decadenziale ripreso a decorrere dal 6 luglio 2011.
art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993
entro trenta giorni ... entro novanta giorni
disciplina il ricorso amministrativo contro le decisioni della commissione in materia agricola; il ricorrente invocava il relativo iter per differire la decorrenza del termine giudiziale, ma la Corte ha escluso l'applicabilità del principio al caso concreto perché vi fu una decisione espressa e il procedimento si era comunque concluso prima del ripristino della decadenza.
art. 9-ter del D.L. n. 510 del 1996
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura fondata sulla sua omessa applicazione.
invocato in combinazione con le norme sull'interpretazione delle leggi; la censura è stata respinta.
artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle norme sulla decadenza e sul computo dei termini.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge utilizzata per articolare i motivi di ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una decadenza processuale viene abrogata e successivamente ripristinata, il termine può riprendere a decorrere dalla data di reintroduzione della norma, se al momento della ripresa la decadenza non era già maturata e il rapporto processuale è ancora rilevante.
- Il principio secondo cui il termine per agire in giudizio decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso opera solo se il procedimento amministrativo è effettivamente rilevante nella fattispecie e non quando vi sia già stata una decisione espressa e il procedimento sia integralmente esaurito prima della reintroduzione della decadenza.
- Nelle controversie relative all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'iscrizione costituisce presupposto necessario per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali; il mancato tempestivo impugnare il provvedimento di esclusione impedisce di ottenere giudizialmente la prestazione.
- Se il termine decadenziale per proporre l'azione è spirato, non può essere eluso mediante una domanda di accertamento del rapporto di lavoro agricolo finalizzata in sostanza al riconoscimento della prestazione previdenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04451/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04454/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04456/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04458/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04463/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04469/2024 del 20/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →