Cassazione Civile, Ordinanza n. 01307/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione doganale ha chiesto alla società, titolare della concessione dell'impianto di distribuzione, il pagamento di accise, sanzioni e maggiori importi per complessivi € 114.223,91, in relazione a carburante di contrabbando riscontrato in sede di controllo presso l'impianto gestito da una ditta individuale. La società ha impugnato l'atto sostenendo: (1) la nullità o illegittimità per difetto di motivazione, perché l'avviso richiamava atti relativi al gestore senza allegarli, e l'art. 7 L. 212/2000 non consentirebbe la sola riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati; (2) l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché la verifica avrebbe riguardato un terzo al quale erano state contestate le condotte fraudolente; (3) la violazione dell'art. 25 d.lgs. 504/1995, contestando la solidarietà fiscale tra concessionario e gestore quando la condotta illecita sia stata posta in essere esclusivamente dal gestore e non dal concessionario, con richiesta subordinata di questione di costituzionalità. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati: l'avviso era sufficientemente motivato per relationem perché riproduceva il contenuto essenziale degli atti richiamati, secondo i principi consolidati in materia tributaria; il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non era configurabile, poiché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 25, comma 5, d.lgs. 504/1995, che prevede la responsabilità solidale, agli effetti fiscali, del titolare della concessione e del titolare della gestione dell'impianto per gli obblighi derivanti dalla gestione; ha inoltre osservato che il concessionario ha poteri legali di vigilanza e controllo e che la società non aveva dimostrato un diligente esercizio di tali poteri. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza unionale sulla responsabilità oggettiva in materia di accise per escludere rilievo alle difese sullo sviamento causato dal terzo e ai profili costituzionali dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento sotto il profilo della motivazione per relationem, ha dichiarato inammissibile la censura sul vizio motivazionale perché diretta a una nuova valutazione del merito, e ha confermato la responsabilità solidale del concessionario per le accise dovute in conseguenza delle irregolarità riscontrate nella gestione dell'impianto. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto anche per relationem, mediante richiamo ad altri atti o documenti, purché l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare le ragioni della pretesa.
art. 25, comma 5, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione, ma il titolare della concessione e il titolare della gestione sono solidalmente responsabili, agli effetti fiscali, per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato quando la decisione impugnata applica correttamente il principio normativo rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito usarlo per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Il richiamo agli atti esterni nella motivazione rileva in funzione integrativa delle ragioni dell'atto, ma l'allegazione è necessaria solo per gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
La regola sull'allegazione dell'atto richiamato è soddisfatta anche quando l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale del documento esterno.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Il concessionario è tenuto a un dovere di diligenza qualificata nella vigilanza sull'ordinaria gestione dell'impianto.
art. 19 d.P.R. n. 1269 del 1971
"Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti"
La norma attribuisce al concessionario poteri ampi di accesso, esame e controllo, che giustificano la sua responsabilità per gli obblighi fiscali connessi alla gestione.
art. 27 Cost.
Le garanzie costituzionali invocate non escludono la responsabilità fiscale solidale prevista dalla legge, in quanto si tratta di obbligazione tributaria e non di sanzione penale per fatto altrui.
art. 14, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE
La giurisprudenza unionale richiamata conferma che, in materia di accise, la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento può essere oggettiva anche se l'illecito è imputabile a un terzo.
artt. 13, 15, paragrafi 3 e 4, 20, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE
La lettura sistematica della direttiva valorizza il ruolo centrale del soggetto responsabile nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e l'esigenza di contrastare frodi ed evasioni.
direttiva 2008/118/CE
La disciplina sostanziale richiamata non risulta modificata in punto di responsabilità per le accise.
Massime di principio
- La motivazione dell'atto tributario è valida anche per relationem quando l'atto richiama documenti esterni e ne riproduce il contenuto essenziale, così da rendere comprensibili le ragioni della pretesa senza necessità di allegazione integrale di ogni atto menzionato.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale probatorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- In materia di accise sui carburanti, il titolare della concessione di un impianto di distribuzione può rispondere solidalmente con il gestore per gli obblighi fiscali derivanti dalla gestione, in ragione del collegamento funzionale tra concessione, poteri di controllo e corretta gestione dell'impianto.
- La responsabilità solidale del concessionario non è esclusa dalla circostanza che l'illecito sia stato materialmente commesso dal gestore o da un terzo, ove la legge attribuisca al concessionario poteri di vigilanza e il soggetto non dimostri di averli esercitati con la dovuta diligenza.
- La disciplina interna e quella unionale sulle accise ammettono forme di responsabilità oggettiva o comunque svincolate dalla colpa personale del soggetto tenuto al pagamento, in funzione di tutela dell'esigibilità del tributo e di contrasto alle frodi.
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