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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26021/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di n. 416 avvisi di pagamento per contributi consortili proposti con un ricorso cumulativo. In quel giudizio l'Ufficio aveva ritenuto dovuto il contributo unificato con riferimento a ciascun atto impugnato, non già sulla somma complessiva dei valori, e aveva conseguentemente irrogato sanzioni per insufficiente versamento. I contribuenti hanno quindi censurato la sentenza della CTR che aveva confermato tale impostazione, deducendo violazione delle norme sul processo tributario e sul contributo unificato, sostenendo che il tributo dovesse essere calcolato sul valore complessivo della lite e che comunque sussistesse obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, anche prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014, il contributo unificato nei ricorsi cumulativi va determinato in base al valore di ciascun atto impugnato, poiché il valore della lite è collegato al singolo atto e il rinvio alle norme processual-civili non prevale sulla disciplina speciale tributaria. Ha inoltre escluso che vi fosse obiettiva incertezza interpretativa, richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza consolidata, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2016. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il valore della lite si determina con riferimento all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; se la controversia riguarda solo sanzioni, il valore è dato dalla loro somma.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato nel processo tributario si determina secondo il valore della controversia; per i ricorsi cumulativi il criterio va riferito a ciascun atto impugnato, anche secondo la versione anteriore alla modifica del 2013.

  • art. 1, comma 598, lett. a), legge 27 dicembre 2013, n. 147

    La modifica ha natura chiarificatrice e non innovativa, avendo esplicitato che il calcolo del contributo unificato va effettuato per ciascun atto impugnato anche in appello.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il rinvio al codice di procedura civile opera solo per quanto non disposto dal decreto e nei limiti di compatibilità, ma non supera la disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 10, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini del calcolo del contributo unificato nel rito tributario.

  • art. 104 c.p.c.

    È richiamato per la possibilità del ricorso cumulativo; la Corte ribadisce che l'ammissibilità del cumulo non incide sull'autonomia del valore di ciascun atto ai fini del contributo unificato.

  • art. 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non idoneo a mutare la disciplina speciale del contributo unificato nel processo tributario.

  • artt. 11 e 14 c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio denunciato, cioè violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La relazione illustrativa è utilizzata per qualificare la modifica come chiarimento del criterio di calcolo del contributo unificato nei ricorsi cumulativi.

  • Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78

    Ha ritenuto legittimo, nel processo tributario, il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati e non sul valore complessivo della lite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il ricorso cumula più atti impugnati, il contributo unificato si determina con riferimento al valore di ciascun atto e non sulla somma globale delle pretese.
  • La disciplina del contributo unificato nel rito tributario è speciale rispetto al rinvio generale al codice di procedura civile; pertanto l'ammissibilità del ricorso cumulativo non comporta il frazionamento unitario del valore della lite ai fini del tributo.
  • Una modifica legislativa che dichiari di "chiarire" il criterio di calcolo di un prelievo processuale può essere interpretata come norma interpretativa, applicabile anche ai rapporti precedenti, se coerente con il testo previgente e con la prassi consolidata.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando la combinazione tra dato normativo, prassi amministrativa uniforme e giurisprudenza consolidata consente già un orientamento univoco.
  • Nel processo tributario, il valore della controversia va ancorato al singolo atto impugnato, perché ogni atto mantiene autonoma rilevanza processuale e deve essere rimosso con autonoma impugnazione per evitare la sua definitività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImputazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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