Cassazione Civile, Ordinanza n. 15194/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché, tra gli atti depositati, non figurava la sentenza impugnata. Ha ritenuto non integrato il presupposto di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che richiede il deposito della copia autentica della sentenza completa dei suoi elementi costitutivi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Nei confronti di una società in accomandita semplice e della relativa socia venivano emessi due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009, a seguito di verifica della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione. L’Ufficio assumeva che la società avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da due soggetti diversi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi dei contribuenti; in appello, gli atti dell’erario venivano riuniti e rigettati. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme tributarie e civilistiche in tema di accertamento e prova presuntiva. Tuttavia, dagli atti depositati non risultava la sentenza impugnata.
Norme richiamate
è invocato come parametro del primo motivo, per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è invocato come parametro del secondo motivo, per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la Corte lo interpreta come requisito di procedibilità del ricorso per cassazione, consistente nel deposito della copia autentica della sentenza impugnata completa di tutti gli elementi costitutivi.
artt. 5, 55, 56 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati nel motivo di ricorso come norme asseritamente violate in tema di determinazione del reddito imponibile.
art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in materia di accertamento fiscale.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
artt. 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati nel motivo di ricorso come norme asseritamente violate in materia IVA e di fatture/accertamento.
richiamati nel motivo di ricorso come norme in tema di onere della prova e presunzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa di tutti i suoi elementi costitutivi, è requisito essenziale di procedibilità del ricorso.
- Se la sentenza impugnata non è stata depositata tra gli atti del ricorrente, il ricorso è improcedibile a prescindere dall’esame dei motivi dedotti.
- La mancata produzione dell’atto impugnato impedisce l’accesso al controllo di legittimità e comporta la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese se disposta dalla Corte.
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