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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15194/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché, tra gli atti depositati, non figurava la sentenza impugnata. Ha ritenuto non integrato il presupposto di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che richiede il deposito della copia autentica della sentenza completa dei suoi elementi costitutivi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Nei confronti di una società in accomandita semplice e della relativa socia venivano emessi due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009, a seguito di verifica della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione. L’Ufficio assumeva che la società avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da due soggetti diversi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi dei contribuenti; in appello, gli atti dell’erario venivano riuniti e rigettati. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme tributarie e civilistiche in tema di accertamento e prova presuntiva. Tuttavia, dagli atti depositati non risultava la sentenza impugnata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa di tutti i suoi elementi costitutivi, è requisito essenziale di procedibilità del ricorso.
  • Se la sentenza impugnata non è stata depositata tra gli atti del ricorrente, il ricorso è improcedibile a prescindere dall’esame dei motivi dedotti.
  • La mancata produzione dell’atto impugnato impedisce l’accesso al controllo di legittimità e comporta la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese se disposta dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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