Cassazione Civile, Ordinanza n. 33281/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria ha imputato alla contribuente, per la quota di 1/3, una plusvalenza realizzata dalla vendita, insieme ad altri comproprietari, di un fabbricato con annessa area di pertinenza. L’Ufficio ha riqualificato l’operazione come cessione di area edificabile, ritenendo tassabile la plusvalenza ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917/1986. La Commissione regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia, valorizzando la domanda di demolizione e ricostruzione presentata prima della vendita e i successivi lavori di demolizione avviati dall’acquirente. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 67 TUIR e dei criteri interpretativi, per illegittima estensione analogica di una norma tassativa e per valorizzazione dell’intento speculativo dell’acquirente; 2) inapplicabilità dell’art. 67, perché la cessione aveva ad oggetto un fabbricato e non un terreno edificabile; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sul procedimento tributario, per avere la CTR attribuito rilievo a una pretesa elusione non contestata nell’avviso; 4) mancato riconoscimento dell’esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori; 5) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla condanna alle spese e alla dedotta responsabilità aggravata dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati sulla base del principio per cui l’art. 67 TUIR tassava, nel testo applicabile, solo le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e non anche quelle derivanti dalla vendita di fabbricati, ancorché accompagnata da un progetto di demolizione e ricostruzione o da una successiva demolizione effettuata dall’acquirente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando la pretesa fiscale. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
"plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"
Norma di stretta interpretazione e di natura tassativa/eccezionale: si applica alle sole cessioni di terreni edificabili e non può essere estesa analogicamente alla vendita di fabbricati o a fattispecie costruite sul solo intento speculativo delle parti.
art. 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917/1986
"l’imposta si applica separatamente" alle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. b)
La tassazione separata segue il medesimo perimetro oggettivo della plusvalenza prevista dall’art. 67 e non può essere applicata a cessioni di fabbricati.
Richiamato per escludere l’interpretazione analogica di una norma tributaria eccezionale.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità e di tassatività della prestazione imposta.
art. 1, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi dello Statuto del contribuente e della necessità di interpretazione conforme ai canoni di legalità e certezza.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione dell’atto impositivo.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo per la censura sulla pretesa elusione non contestata nell’atto.
Richiamato nel quarto motivo in tema di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
Richiamato nel quarto motivo quale base dell’esimente per incertezza normativa.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
Richiamato nel quarto motivo quale fonte dell’esimente per obiettiva incertezza sull’ambito applicativo della norma tributaria.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre ultrapetizione rispetto al contenuto dell’avviso di accertamento.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla responsabilità aggravata per il comportamento processuale dell’Ufficio.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, la tassazione della plusvalenza ex art. 67 TUIR richiede che l’oggetto della cessione sia un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria; la norma non consente di riqualificare come terreno edificabile la vendita di un fabbricato solo perché le parti prevedano o perseguano demolizione e ricostruzione.
- Le ipotesi di plusvalenza tassabile previste dall’art. 67 TUIR sono tassative e, in quanto norme eccezionali, non ammettono interpretazione analogica o estensiva in malam partem.
- Ai fini della plusvalenza, rileva lo stato oggettivo del bene al momento del trasferimento e non l’intento speculativo dell’acquirente né gli sviluppi edilizi successivi, specie se rimessi a un soggetto diverso dal contribuente.
- L’autonomia tra imposta di registro e imposte sui redditi impedisce di trasporre automaticamente l’orientamento formatosi in tema di riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro alla disciplina della plusvalenza IRPEF.
- Quando la questione è integralmente definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
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