Cassazione Civile, Ordinanza n. 29048/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione fiscale tardivamente presentata per l'anno d'imposta 2006 da una società poi fallita. Con la cartella venivano recuperati crediti IRES e IVA indicati in dichiarazione e IVA a saldo, con applicazione di sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la cartella illegittima per difetto di motivazione e aveva richiamato, in via ulteriore, un possibile divieto di doppia imposizione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla liquidazione automatizzata e sulla motivazione dell'atto, sostenendo che la cartella, emessa sulla base dei dati dichiarativi del contribuente, era motivata per relationem al contenuto della dichiarazione; 2) in subordine, omesso esame del fatto decisivo costituito dal fatto che la liquidazione si basava sugli stessi dati forniti dalla contribuente, sicché non serviva una motivazione articolata; 3) violazione delle norme sul divieto di doppia imposizione, deducendo che la cartella impugnata aveva un presupposto diverso rispetto a una precedente pretesa riferita al medesimo anno; 4) in subordine, omesso esame del medesimo fatto relativo alla diversità dei presupposti delle cartelle. La parte resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla motivazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato: quando la pretesa deriva dai dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo motivazionale può essere assolto con il mero richiamo alla dichiarazione, senza necessità di ulteriore esposizione dei presupposti di fatto e di diritto. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché rivolto contro un'affermazione della sentenza d'appello resa ad abundantiam e quindi priva di efficacia decisoria. Per la stessa ragione è stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, proposto in subordine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nei controlli automatizzati della dichiarazione, la pretesa può essere liquidata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
per la liquidazione automatizzata IVA vale il medesimo criterio di motivazione per relationem ai dati dichiarativi
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998
richiamato in combinato con le norme sul controllo automatizzato e sulla motivazione dell'atto
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nel caso di cartella fondata su dati dichiarati, il requisito motivazionale è soddisfatto dal richiamo alla dichiarazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro dei motivi subordinati per omesso esame di fatto decisivo
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché il ricorso risultava autosufficiente
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale sul rito camerale
norma processuale sul procedimento camerale in Cassazione
richiamato dalla CTR sul divieto di doppia imposizione, ma la relativa statuizione è stata ritenuta ad abundantiam
richiamato dalla CTR sul divieto di doppia imposizione, ma senza incidenza sul dispositivo
artt. 39, comma 2, 40 e 41 d.P.R. n. 600/1973
richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo per sostenere l'autonomia del diverso presupposto impositivo
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per sostenere l'autonomia del diverso presupposto impositivo
Massime di principio
- Nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo ai dati dichiarati dal contribuente, poiché questi ne è già a conoscenza; non è necessaria un'esposizione autonoma e analitica dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
- Le censure di legittimità che investono argomentazioni svolte ad abundantiam o mere obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, perché tali affermazioni non producono effetti sul dispositivo della decisione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto, i motivi subordinati che presuppongono il rigetto della prima censura restano assorbiti; se l'inammissibilità di un motivo dipende dalla sua irrilevanza decisoria, la stessa ragione può travolgere i motivi successivi che insistono sul medesimo profilo.
- Nel processo tributario, la valutazione sulla sufficienza della motivazione della cartella va commisurata al tipo di attività svolta dall'Ufficio: nei controlli cartolari basati su dati dichiarativi il livello motivazionale richiesto è più snello rispetto a quello di un autonomo avviso di accertamento.
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