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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29048/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione fiscale tardivamente presentata per l'anno d'imposta 2006 da una società poi fallita. Con la cartella venivano recuperati crediti IRES e IVA indicati in dichiarazione e IVA a saldo, con applicazione di sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la cartella illegittima per difetto di motivazione e aveva richiamato, in via ulteriore, un possibile divieto di doppia imposizione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla liquidazione automatizzata e sulla motivazione dell'atto, sostenendo che la cartella, emessa sulla base dei dati dichiarativi del contribuente, era motivata per relationem al contenuto della dichiarazione; 2) in subordine, omesso esame del fatto decisivo costituito dal fatto che la liquidazione si basava sugli stessi dati forniti dalla contribuente, sicché non serviva una motivazione articolata; 3) violazione delle norme sul divieto di doppia imposizione, deducendo che la cartella impugnata aveva un presupposto diverso rispetto a una precedente pretesa riferita al medesimo anno; 4) in subordine, omesso esame del medesimo fatto relativo alla diversità dei presupposti delle cartelle. La parte resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla motivazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato: quando la pretesa deriva dai dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo motivazionale può essere assolto con il mero richiamo alla dichiarazione, senza necessità di ulteriore esposizione dei presupposti di fatto e di diritto. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché rivolto contro un'affermazione della sentenza d'appello resa ad abundantiam e quindi priva di efficacia decisoria. Per la stessa ragione è stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, proposto in subordine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo ai dati dichiarati dal contribuente, poiché questi ne è già a conoscenza; non è necessaria un'esposizione autonoma e analitica dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
  • Le censure di legittimità che investono argomentazioni svolte ad abundantiam o mere obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, perché tali affermazioni non producono effetti sul dispositivo della decisione.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto, i motivi subordinati che presuppongono il rigetto della prima censura restano assorbiti; se l'inammissibilità di un motivo dipende dalla sua irrilevanza decisoria, la stessa ragione può travolgere i motivi successivi che insistono sul medesimo profilo.
  • Nel processo tributario, la valutazione sulla sufficienza della motivazione della cartella va commisurata al tipo di attività svolta dall'Ufficio: nei controlli cartolari basati su dati dichiarativi il livello motivazionale richiesto è più snello rispetto a quello di un autonomo avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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