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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35588/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il recupero a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, del beneficio fiscale relativo al cosiddetto "cuneo fiscale" previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. La società contribuente aveva ottenuto davanti alla CTP e poi alla CTR l’annullamento della ripresa, sostenendo di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani fuori dal regime di concessione e fuori da una remunerazione a tariffa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, in relazione alla disciplina del servizio rifiuti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il carattere concessorio e il regime di privativa; 2) violazione delle medesime disposizioni, nonché della disciplina TARSU/TIA e degli enti locali, deducendo che il rapporto fosse comunque connotato da concessione traslativa e da remunerazione a tariffa; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare i fatti impeditivi del beneficio fiscale. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, rilevando che il servizio era stato affidato a seguito di gara, con remunerazione a carico dell’amministrazione e con rischio di recupero parziale sugli utenti finali, escludendo così la concessione; quanto alla tariffa, ha osservato che, nel regime TARSU allora vigente, una quota del costo del servizio poteva gravare sul comune e l’altra sui contribuenti, secondo scelte dell’ente locale, e che nel caso concreto era risultata proprio una ripartizione diversa delle spese. È stato inoltre ritenuto corretto il riparto dell’onere della prova, poiché la contribuente aveva dimostrato i presupposti del beneficio e l’Ufficio non aveva provato la natura sostanzialmente concessoria e tariffata del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della CTR delle Marche che aveva riconosciuto alla società contribuente il diritto alle detrazioni per il "cuneo fiscale" ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. La Corte ha ritenuto infondate le censure dell’Ufficio perché i giudici di merito avevano accertato in fatto che il servizio di raccolta rifiuti non era svolto in concessione e non era remunerato da tariffa nel senso ostativo al beneficio; inoltre ha ritenuto corretto il riparto dell’onere probatorio, posto che la società aveva provato i fatti costitutivi del beneficio e l’Amministrazione non aveva fornito la prova contraria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997

    La riduzione/esclusione dal beneficio fiscale non spetta quando il servizio non sia svolto in regime di concessione e non sia remunerato a tariffa nei termini rilevanti dalla disciplina applicata; la verifica dei presupposti dipende dalla concreta modalità di svolgimento del servizio.

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446/1997

    La norma viene richiamata quale disciplina del beneficio fiscale sul quale incide la qualificazione del rapporto di servizio e il regime di remunerazione.

  • art. 21 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della natura concessoria/di privativa del servizio rifiuti.

  • artt. 177, 183 e 202 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la riconducibilità del servizio a un regime concessorio e di privativa.

  • artt. 58, 61, 64 e 65 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamati in relazione alla disciplina della TARSU e al riparto dei costi del servizio tra amministrazione e contribuenti.

  • art. 49 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato nel quadro della transizione dal regime TARSU a quello TIA.

  • art. 238 d.lgs. n. 156/2006

    Richiamato nel corpo del motivo di ricorso come disposizione collegata alla disciplina tariffaria del servizio.

  • artt. 112, 113 e 117 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della natura pubblicistica del servizio e della sua modalità di gestione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ritiene corretto che il contribuente provi i fatti costitutivi del beneficio fiscale e che l’Amministrazione, se contesta il beneficio, debba provare la diversa natura del rapporto o i presupposti ostativi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per formulare le censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l’applicazione in favore dell’Amministrazione soccombente, essendo parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sovvertire con una diversa lettura del materiale probatorio l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta natura del rapporto di affidamento del servizio.
  • Ai fini del beneficio fiscale collegato al cuneo fiscale, rileva la sostanza economico-giuridica del rapporto: il beneficio è escluso solo se ricorrono effettivamente i presupposti ostativi della concessione e della remunerazione a tariffa, valutati in concreto.
  • Quando il contribuente allega e prova i fatti costitutivi del beneficio fiscale, spetta all’Ufficio dimostrare i fatti impeditivi o la diversa qualificazione del rapporto che esclude l’agevolazione.
  • Nel regime TARSU, la circostanza che una quota del costo del servizio sia posta a carico dell’ente locale e una quota sui contribuenti non è di per sé incompatibile con il beneficio, dovendosi verificare la concreta disciplina adottata e la reale struttura del rapporto.
  • Il riferimento a un rischio contrattuale dell’esecutore non basta, da solo, a trasformare un appalto in concessione: occorre che il rischio sia quello tipico della gestione concessoria e che la remunerazione derivi dalla tariffa pagata dall’utenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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