Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di rimborso, proposta da una società colpita dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, di somme versate o non versate a titolo di Ilor/Ires e Iva in applicazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, che prevede la definizione agevolata delle posizioni fiscali per gli anni 1990-1992 con riduzione del 90% dell'imposta. La CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso per le imposte dirette e infondata la richiesta di rimborso Iva. L'Agenzia ha impugnato con due motivi: (1) ha sostenuto che la riduzione del 90% opererebbe solo per i tributi ancora dovuti e non versati, non anche in forma di rimborso per quanto già pagato; (2) ha dedotto che, per effetto della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, la disciplina nazionale costituirebbe aiuto di Stato incompatibile e comunque soggetto a sospensione, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso salvo eventuale limite de minimis o altre eccezioni. La contribuente ha proposto ricorso incidentale contro il rigetto del rimborso Iva, sostenendo che la disciplina agevolativa fosse applicabile anche all'Iva e che, per gli anni 1990-1992, non vi fosse ancora un quadro armonizzato tale da impedire il trattamento nazionale, oltre a richiamare la sentenza CGUE C-82/14 e la stessa decisione della Commissione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società sul punto Iva, confermando che l'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non è applicabile all'Iva perché in contrasto con il principio di neutralità fiscale e con il diritto unionale, come chiarito dalla CGUE nella causa C-82/14. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia quanto alle altre imposte, ritenendo decisiva la sopravvenuta decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, qualificante la misura come aiuto di Stato incompatibile, salvo verifica in concreto di eventuale rientro nei limiti de minimis o di altre condizioni di compatibilità previste dalla decisione stessa. Per tali profili la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché accerti i presupposti applicativi secondo i principi enunciati in motivazione, inclusa la verifica della soglia de minimis, della natura di impresa del beneficiario, del nesso con i danni da calamità e dell'assenza di sovracompensazione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992..."
Per le imposte diverse dall'Iva la norma può operare anche come diritto al rimborso del 90% di quanto già versato; per l'Iva invece non è applicabile perché incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con il diritto unionale.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Richiamato dall'Agenzia quale disciplina rilevante nel contesto dei rimborsi e della verifica della compatibilità unionale della misura agevolativa.
artt. 107 e 108 TFUE
La misura agevolativa è stata valutata come possibile aiuto di Stato; la decisione della Commissione UE ha ritenuto la disciplina incompatibile salvo eccezioni specifiche.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final
Ha qualificato le misure di aiuto agevolativo come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, fatti salvi i casi di aiuto individuale compatibile, inclusi quelli de minimis o quelli destinati a compensare danni da calamità naturale entro limiti e condizioni specifiche.
art. 288 TFUE
La decisione della Commissione è considerata atto normativo vincolante e dunque ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale, anche d'ufficio, con eventuale disapplicazione della normativa contrastante.
Norma processuale richiamata come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso.
artt. 11 e 14 preleggi
Richiamati dall'Agenzia nel primo motivo a sostegno della critica all'interpretazione estensiva della norma agevolativa.
art. 3, comma 1, L. n. 212/2000
Invocato dall'Agenzia nel primo motivo, senza che la Corte ne faccia un'autonoma esegesi nel dispositivo della decisione.
art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato nel primo motivo dell'Agenzia quale norma pertinente alla disciplina tributaria applicabile.
Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo in relazione alla ripetizione di indebito delle somme già versate.
art. 9 dir. 2006/112/CE
Utilizzato per definire la nozione unionale di soggetto passivo d'imposta e, per riflesso, la nozione di impresa rilevante ai fini degli aiuti di Stato.
art. 1, par. 8, dir. 2004/18/CE
Richiamato per corroborare la nozione ampia di imprenditore/operatore economico che offre beni o servizi sul mercato.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Individua una possibile compatibilità dell'aiuto quando destinato a compensare danni causati da calamità naturali, ma solo con nesso diretto e senza sovracompensazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, senza incidenza sul merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta decisione della Commissione europea che qualifica una misura nazionale come aiuto di Stato incompatibile costituisce ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale, il quale deve adeguarsi anche d'ufficio e, se necessario, cassare con rinvio per i necessari accertamenti di fatto.
- In materia di aiuti di Stato, la declaratoria di incompatibilità del regime non esclude la verifica in concreto di eventuali benefici individuali rientranti nei limiti de minimis o comunque compatibili secondo le eccezioni previste dalla decisione europea; tale verifica richiede accertamenti specifici sul singolo beneficiario.
- La disciplina agevolativa del 90% prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 può operare, per i tributi diversi dall'Iva, sia come riduzione del dovuto per chi non ha ancora pagato sia come diritto al rimborso della quota già versata, poiché la norma ha effetto favorevole retroattivo sulle somme già pagate.
- La disciplina del condono/rimborso non è applicabile all'Iva quando contrasta con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio nazionale.
- Per la compatibilità di un aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale è necessario un nesso chiaro e diretto tra il danno della singola impresa e il vantaggio concesso, nonché l'assenza di sovracompensazione, con prova che tenga conto anche di eventuali altre fonti di ristoro.
- Ai fini della soglia de minimis non è sufficiente che l'importo chiesto nel singolo giudizio sia inferiore al limite: occorre verificare l'ammontare complessivo degli aiuti riconducibili al medesimo beneficiario nel periodo di riferimento, includendo ogni aiuto pubblico ricevuto.
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