Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07566/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a una cava, emesso e notificato dal Comune. La società contribuente aveva impugnato l'atto solo contro il Comune e aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'accertamento. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, intervenuta nel giudizio di primo grado con controdeduzioni adesive, aveva poi proposto appello avverso la decisione di primo grado; la CTR aveva però rigettato l'appello. In Cassazione la concessionaria deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia di ICI, urbanistica, processo civile e onere della prova, contestando la statuizione di illegittimità dell'avviso. La controricorrente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della concessionaria, evidenziando che l'intervento in primo grado era solo adesivo dipendente e che il Comune, unico ente impositore evocato in primo grado, non aveva impugnato la sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la concessionaria, intervenuta in primo grado solo ad adiuvandum del Comune, fosse priva di autonoma legittimazione a proporre impugnazione, poiché nel processo tributario l'intervento volontario o la chiamata in causa non rimette in termini la parte e resta un intervento adesivo dipendente. Poiché il Comune soccombente non aveva proposto impugnazione, il ricorso per cassazione della concessionaria era inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6, D.Lgs. 546/1992

    Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza

    Nel processo tributario l'intervento volontario o la chiamata in causa non attribuiscono una legittimazione autonoma all'impugnazione se il termine per impugnare era già spirato; l'intervento resta adesivo dipendente.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse

    Richiamato per qualificare l'intervento della concessionaria come intervento adesivo dipendente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nel decisum.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma ratio decidendi.

  • art. 1, commi 161 e 171, L. 296/2006

    Norme richiamate nel motivo di ricorso in tema di accertamento e riscossione dei tributi locali.

  • art. 1, 3 e 10, D.Lgs. 504/1992

    Norme richiamate nel motivo di ricorso in materia di ICI.

  • art. 3 e 7, D.P.R. 380/2001

    Norme richiamate nel motivo di ricorso, pertinenti al profilo edilizio/urbanistico del bene oggetto di imposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il soggetto che intervenga volontariamente in primo grado con intervento adesivo dipendente non acquista, per ciò solo, una legittimazione autonoma a impugnare la sentenza, salvo che l'impugnazione riguardi questioni specifiche riferite alla qualificazione dell'intervento o alle spese poste a suo carico.
  • L'intervento o la chiamata in causa non rimette in termini il soggetto intervenuto: se al momento della costituzione il termine per impugnare è già spirato, l'interveniente non può sostituirsi alla parte principale nell'esercizio dell'impugnazione.
  • L'impugnazione proposta dall'interventore adesivo dipendente è inammissibile quando la parte adiuvata, unica titolare del rapporto sostanziale e processuale rilevante, non abbia a sua volta impugnato la decisione o vi abbia prestato acquiescenza.
  • Ai fini della legittimazione all'impugnazione occorre un interesse concreto e attuale e una posizione processuale autonoma; la mera partecipazione adesiva al giudizio di primo grado non è sufficiente.
  • La verifica preliminare della legittimazione processuale può assorbire l'esame del merito del ricorso, comportando la declaratoria di inammissibilità senza scrutinio delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.