Cassazione Civile, Ordinanza n. 26197/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, deducendo di aver prestato attività come operatore agricolo presso un centro di macchinazione agricola riconducibile all'ente resistente, sulla base di una pluralità di contratti a termine rinnovati più volte. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo il gravame dell'ente. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità/improcedibilità dell'appello per mancata rituale notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza al difensore; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine agricoli e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non ricorressero i presupposti della stagionalità; 3) erronea qualificazione delle mansioni come agricole e stagionali; 4) violazione della disciplina speciale regionale siciliana e della contrattazione collettiva; 5) erronea liquidazione delle spese di lite. La censura centrale riguardava dunque la legittimità della reiterazione dei contratti a termine e la corretta individuazione della natura delle attività svolte, oltre alla validità della notifica dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello effettuata al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti; ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina dei contratti a termine agricoli, poiché l'ente resistente non è imprenditore agricolo e la deroga sulla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto, da accertarsi in concreto con onere probatorio a carico del datore di lavoro; ha dichiarato assorbito il quinto motivo relativo alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la nullità o improcedibilità dell'appello, ritenendo valida la notificazione dell'atto di appello al domicilio digitale del difensore.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notificazione al difensore è valida se eseguita all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici del domicilio digitale.
Ha modificato la disciplina del domicilio digitale richiamata per ritenere valida la notifica via PEC.
L'indirizzo PEC del difensore inserito nei pubblici elenchi è idoneo per la notificazione.
Il ReGIndE è richiamato come registro pubblico rilevante ai fini della notificazione telematica.
Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione è sufficiente la notifica della sentenza a uno solo dei procuratori costituiti.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
È applicabile ai datori di lavoro dell'agricoltura; non può estendersi a un ente pubblico non economico che non sia imprenditore agricolo.
La disciplina dei contratti a termine va interpretata secondo la rigorosa nozione di stagionalità.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite di durata dei contratti a termine è ammessa solo per attività stagionali ai sensi della legge.
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato per escludere l'applicazione della disciplina agricola al caso dell'ente resistente.
L'ente resistente non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.
La Corte richiama precedenti conformi senza riprodurne integralmente la motivazione.
L'elenco delle attività stagionali è ritenuto tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Richiamata per qualificare la natura pubblicistica dell'ente di sviluppo agricolo.
Richiamata insieme alla legge istitutiva per definire compiti e natura dell'ente.
Non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata a sostegno della disciplina dei contratti a termine, ma non in senso derogatorio rispetto al limite di durata e alla stagionalità.
CCNL operai agricoli e florovivaisti
La contrattazione collettiva deve individuare specificamente le attività stagionali; non tutti i lavoratori a termine del settore rientrano nella deroga.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
Mostra che esistono lavoratori a termine non compresi nella deroga alla durata massima.
Massime di principio
- La notifica dell'atto di appello al difensore è valida se eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, anche quando il domicilio digitale sia stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria.
- In presenza di una pluralità di procuratori costituiti, la notifica della sentenza a uno solo di essi è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- La disciplina speciale dei contratti a termine in agricoltura non si applica automaticamente a qualunque ente operante nel settore, ma solo ai soggetti che abbiano effettiva qualità di imprenditore agricolo secondo l'art. 2135 c.c.
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato opera soltanto per attività stagionali in senso stretto, cioè per prestazioni preordinate a un espletamento temporaneo e aggiuntivo rispetto alle ordinarie esigenze permanenti dell'organizzazione.
- L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale ha carattere tassativo e non può essere ampliato in via analogica.
- Quando il lavoratore contesti la natura stagionale delle mansioni svolte, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente espletate e il datore di lavoro sopporta l'onere di provare sia la causale stagionale del contratto sia l'effettiva adibizione del lavoratore a sole attività stagionali o strettamente complementari.
- La normativa regionale o collettiva non può introdurre deroghe incompatibili con la disciplina nazionale dei contratti a termine, se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
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