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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02967/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore)

La controversia

Una società incaricata della gestione del servizio idrico integrato in Sardegna aveva richiesto a un’utenza il pagamento di somme a titolo di "partite pregresse" o conguagli regolatori relativi alle annualità 2005-2011. L’utente aveva contestato la debenza delle somme, chiedendone l’accertamento negativo per asserita violazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza e per illegittima retroattività degli atti amministrativi; in subordine aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito. In primo grado era stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario e rigettate le difese del gestore. Il Tribunale aveva confermato, ritenendo che il conguaglio regolatorio applicato a consumi già effettuati fosse illegittimo per retroattività e perché contrastante con affidamento e buona fede; inoltre aveva ritenuto decorso il termine di prescrizione dal momento dei singoli consumi. In cassazione il gestore ha proposto tre motivi: 1) violazione dei limiti di giurisdizione, sostenendo che la controversia investisse direttamente la legittimità delle determinazioni tariffarie delle autorità di settore e quindi spettasse al giudice amministrativo; 2) violazione della disciplina interna ed eurounitaria sulla tariffa idrica, deducendo che il sistema regolatorio consente il recupero di costi pregressi mediante conguagli e che tali partite pregresse sono componenti ammissibili della tariffa; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo non potesse decorrere prima della quantificazione/approvazione dei conguagli da parte dell’ente d’ambito nel 2014, perché solo da quel momento il credito era esigibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nuoro in diversa composizione. Ha ribadito che le controversie relative all’importo preteso dal gestore nei confronti dell’utente per una determinata tariffa appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario perché concernono il rapporto individuale di utenza. Ha però chiarito che, in astratto, il sistema tariffario del servizio idrico consente conguagli regolatori e recuperi "ora per allora" di costi non integralmente recuperati in precedenza, purché si tratti di costi imprevisti e imprevedibili, pertinenti e correlati al servizio, non già di perdite, errori di gestione o oneri non giustificati da costi efficienti. Ha inoltre affermato che, ai fini della prescrizione, il diritto alla riscossione del conguaglio non è esercitabile prima della determinazione delle voci da recuperare, sicché il termine non può decorrere dai consumi originari ma dalla concreta quantificazione del conguaglio. Il giudice del rinvio dovrà accertare in fatto se le partite pregresse richieste rispettino tali requisiti e, conseguentemente, decidere sulla debenza delle somme, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    Norma invocata per censurare la decisione sul riparto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per le censure di violazione di legge in tema di tariffa idrica e prescrizione; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti rispettivamente fondato e fondato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ma la Corte ha escluso la violazione dei limiti di giurisdizione da parte del giudice ordinario.

  • art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Invocato per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte ha ribadito che la controversia sull’importo richiesto all’utenza appartiene al giudice ordinario.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Norma sulla prescrizione quinquennale dei corrispettivi periodici; la Corte ha accolto la censura del ricorrente ritenendo che il dies a quo decorra dalla determinazione del conguaglio e non dai consumi originari.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; per i conguagli regolatori il diritto non è esercitabile prima della loro determinazione/quantificazione.

  • art. 1339 c.c.

    Il sistema tariffario richiamato dal regolamento di utenza integra di diritto il contenuto del contratto di fornitura.

  • art. 154 d.lgs. n. 152/2006

    La tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi; non consente però di riversare sull’utenza costi non pertinenti o dovuti a errori di gestione.

  • art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato nel motivo di ricorso in combinato con la disciplina generale del servizio idrico e della tariffazione.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    È letto nel senso di imporre una politica dei prezzi dell’acqua fondata sul recupero dei costi, ma lasciando agli Stati membri margini nella scelta delle modalità tariffarie; il recupero può ammettere conguagli purché coerenti con costi e servizio.

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011

    Richiamato quale base del trasferimento delle funzioni regolatorie all’Autorità di settore e della disciplina tariffaria.

  • art. 10 d.l. n. 70/2011

    È evocato per la predisposizione del metodo tariffario idrico e per l’attribuzione dei poteri regolatori all’autorità competente.

  • art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012

    Richiamato quale fonte del nuovo assetto regolatorio del servizio idrico e della determinazione delle tariffe.

  • delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR

    Indicata come base del nuovo metodo tariffario idrico e della quantificazione/approvazione dei conguagli relativi alle partite pregresse.

  • delibera dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014

    Richiamata come atto che quantifica e autorizza il recupero dei conguagli; la Corte nega che tale data sia il dies a quo automatico della prescrizione, ma la collega alla esigibilità del credito.

  • regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16)

    Rilevante perché il contratto di utenza vi rinvia, con inserimento del sistema tariffario nel rapporto contrattuale.

Massime di principio

  • Nel servizio idrico integrato, la domanda dell’utente che contesti la somma richiesta dal gestore in base alla tariffa riguarda normalmente il rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che sia direttamente impugnato un provvedimento autoritativo generale.
  • La tariffa idrica ha natura di corrispettivo del servizio: il principio del recupero dei costi consente, in astratto, conguagli regolatori anche riferiti a costi pregressi, ma solo se i costi recuperati sono pertinenti al servizio, oggettivamente determinabili, coerenti con una gestione efficiente e non mere perdite o errori gestionali.
  • Non è legittimo trasferire sull’utenza, mediante conguagli, costi non correlati alla prestazione resa o derivanti da inefficienze, errori di previsione o di gestione, perché ciò romperebbe il nesso di corrispettività e altererebbe il rischio d’impresa.
  • Il giudizio di legittimità del conguaglio regolatorio richiede un accertamento in fatto sulla concreta sussistenza dei presupposti di recuperabilità del costo: l’astratta ammissibilità del conguaglio non basta a fondare la pretesa.
  • Ai fini della prescrizione del credito relativo a un conguaglio regolatorio, il diritto non è esercitabile prima della determinazione delle voci da recuperare; il termine decorre quando il credito diviene concretamente azionabile, non dal momento dei consumi originari cui il conguaglio si riferisce.
  • Quando il regolamento del servizio è richiamato nel contratto di utenza, le regole tariffarie ivi previste si integrano nel contenuto contrattuale ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRicorso per cassazioneInadempimentoSomministrazione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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