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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05300/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di un ente pubblico di ricerca avevano chiesto l'accertamento del diritto a un superiore inquadramento sin dall'inizio del rapporto, al mantenimento dell'anzianità di servizio maturata presso il Ministero di provenienza e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo infondata la pretesa di superiore inquadramento e di conservazione integrale dell'anzianità, legittima la scelta contrattuale di non valorizzare l'anzianità nel nuovo profilo ai fini dell'inquadramento, e non decisivi gli argomenti relativi a un preteso trattamento più favorevole riservato ad altri. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 9, comma 6, d.lgs. n. 454/1999 e dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, per erronea distinzione tra regimi del comma 5 e del comma 6 dell'art. 9 e omessa motivazione; violazione di norme costituzionali e dell'art. 2103 c.c., per il quasi azzeramento dell'anzianità pregressa e i danni professionali ed economici conseguenti; violazione delle stesse norme e dell'art. 9, comma 6, d.lgs. n. 454/1999, per avere escluso la contestabilità individuale di accordi sindacali che avrebbero inciso in peius sull'inquadramento; errore materiale sulla pluralità dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 3 maggio 2017 e, trattandosi di controversia di lavoro soggetta al termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, il ricorso notificato il 4 dicembre 2017 era oltre il termine. Ha inoltre precisato che nelle controversie di lavoro la sospensione feriale dei termini non si applica anche in cassazione, comprese le controversie di pubblico impiego privatizzato, e che la tardività va rilevata d'ufficio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la continuità del trattamento e dell'anzianità nel passaggio di rapporto; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è tardivo.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. n. 454/1999

    Norma richiamata per contestare la disciplina di inquadramento e di conservazione dell'anzianità nel passaggio all'ente; la Corte non la interpreta nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato insieme all'art. 2112 c.c. come base normativa della continuità del rapporto nei trasferimenti; non esaminato nel merito.

  • art. 2 Cost.

    Invocato a sostegno della tutela della personalità e dei diritti fondamentali del lavoratore; non valutato nel merito.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per denunciare disparità di trattamento; non valutato nel merito.

  • art. 35 Cost.

    Invocato a tutela del lavoro e della professionalità; non valutato nel merito.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per il profilo della giusta retribuzione e del trattamento economico; non valutato nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione all'operato dell'ente pubblico; non valutato nel merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per sostenere il diritto alla conservazione della professionalità e del corretto inquadramento; non esaminato nel merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato nel testo ratione temporis come termine lungo di sei mesi per impugnare la sentenza non notificata; il ricorso, notificato oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3

    Richiamata per affermare che la sospensione feriale non opera nelle controversie di lavoro, anche in cassazione.

  • R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92

    Richiamato insieme alla legge sulla sospensione feriale per escluderne l'applicazione alle controversie di lavoro.

  • art. 384, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per precisare che il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio non è dovuto quando la Corte rileva la tardività e dichiara l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tardività del ricorso rispetto al termine lungo per impugnare comporta l'inammissibilità, ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte.
  • Nelle controversie di lavoro, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica, e ciò vale anche per il giudizio di cassazione, comprese le controversie di pubblico impiego privatizzato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito sollevati contro la sentenza impugnata.
  • Il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario se la Corte si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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