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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8827/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 571/2020 della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello di Rozio avverso la decisione di primo grado: si discuteva della legittimità di una cartella di pagamento (n. 037 2015 00046091 80) relativa a ICI anni 2008-2009. Il ricorrente ha dedotto otto motivi tra cui: omissione di pronuncia su tardiva costituzione della controparte; illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata definitività degli avvisi di accertamento; carenze formali del ruolo (mancanza di elementi identificativi e sottoscrizione); omissione dell'invio dell'avviso bonario; violazioni procedurali e dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (legge n. 241/1990); carenza motivazionale della decisione di merito in ordine alla definitività degli avvisi; e violazioni di norme tributarie e processuali (art. 360, art. 112 c.p.c., norme del DPR 600/1973 e DPR 633/1972, statuto del contribuente).

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela e del provvedimento di sgravio relativo alle iscrizioni a ruolo (sentenza Commissione regionale n. 619/2021) e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che l'annullamento riguardava istanze di rimborso su tributo spontaneamente versato e non l'annullamento degli avvisi di accertamento, per cui non sussiste un nesso di idoneità tra i motivi di ricorso e la causa della estinzione della controversia. Per tali ragioni la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti e ha escluso l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 68; art. 32; art. 46

    Art. 68: disciplina sulla riscossione frazionata che nel caso specifico non trova applicazione, consentendo la riscossione dell'intero importo; art. 32: termine rilevante per la costituzione in giudizio; art. 46: l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giustificando la cassazione senza rinvio

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati nella censura sull'omesso invio di un avviso bonario; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, l'omessa preventiva comunicazione non fosse idonea a caratterizzare l'intera vicenda come annullamento dell'atto presupposto

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati analogamente in relazione all'ipotesi di obblighi informativi/preavvisi; la Corte non ha ritenuto decisive tali doglianze rispetto alla cessazione del contendere

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Invocate per contestare l'iscrizione a ruolo senza previa tempestiva comunicazione al contribuente; la pronuncia sottolinea che l'accoglimento delle istanze di rimborso ex post non equivale automaticamente a un annullamento dell'avviso di accertamento fin dall'origine

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    Art. 7 richiamato in relazione all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto la questione priva di incidenza sul principio di cessazione della materia del contendere così come intervenuta

  • Codice di procedura civile

    art. 112; art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Art. 112 (dovere del giudice di provvedere su tutte le questioni sollevate) e art. 360 (motivi di cassazione) usati per inquadrare i vari motivi di ricorso; la Corte, pur esaminando la fondatezza formale dei motivi, ha proceduto per cessazione della materia del contendere

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di versamento in quanto la previsione è di natura sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla cessazione per annullamento in autotutela

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo che determina sgravio o rimborso estingue la controversia tributaria e impone alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere e di cassare senza rinvio le sentenze del merito non più attuali.
  • Se l'annullamento amministrativo riguarda rimborsi su tributo spontaneamente versato (senza che gli avvisi di accertamento siano stati impugnati), non si dà automaticamente la soccombenza virtuale dell'Amministrazione: è frequente la compensazione integrale delle spese quando non emerga una manifesta illegittimità dell'atto sin dall'origine.
  • Le censure relative a difetti formali del ruolo (mancanza di elementi identificativi, sottoscrizione, omissione di avviso bonario, mancato contraddittorio endoprocedimentale) richiedono una prova del nesso di idoneità di tali vizi a rendere illegittimo l'atto impositivo; l'accertamento dell'estinzione della controversia per autotutela può renderle irrilevanti ai fini della decisione finale.
  • Il giudice di legittimità non procede a statuizioni sul merito quando la controversia è estinta per cessazione della materia del contendere; in tali casi si pratica la cassazione senza rinvio e si decidono anche le questioni di spese secondo l'equità risultante dalla vicenda (spesso compensazione).
  • L'onere del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 non si estende beyond i casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità): non va applicato in caso di cessazione per sgravio/annullamento in autotutela.

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