Cassazione Civile, Sentenza n. 8827/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 571/2020 della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello di Rozio avverso la decisione di primo grado: si discuteva della legittimità di una cartella di pagamento (n. 037 2015 00046091 80) relativa a ICI anni 2008-2009. Il ricorrente ha dedotto otto motivi tra cui: omissione di pronuncia su tardiva costituzione della controparte; illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata definitività degli avvisi di accertamento; carenze formali del ruolo (mancanza di elementi identificativi e sottoscrizione); omissione dell'invio dell'avviso bonario; violazioni procedurali e dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (legge n. 241/1990); carenza motivazionale della decisione di merito in ordine alla definitività degli avvisi; e violazioni di norme tributarie e processuali (art. 360, art. 112 c.p.c., norme del DPR 600/1973 e DPR 633/1972, statuto del contribuente).
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela e del provvedimento di sgravio relativo alle iscrizioni a ruolo (sentenza Commissione regionale n. 619/2021) e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che l'annullamento riguardava istanze di rimborso su tributo spontaneamente versato e non l'annullamento degli avvisi di accertamento, per cui non sussiste un nesso di idoneità tra i motivi di ricorso e la causa della estinzione della controversia. Per tali ragioni la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti e ha escluso l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 68; art. 32; art. 46
Art. 68: disciplina sulla riscossione frazionata che nel caso specifico non trova applicazione, consentendo la riscossione dell'intero importo; art. 32: termine rilevante per la costituzione in giudizio; art. 46: l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giustificando la cassazione senza rinvio
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati nella censura sull'omesso invio di un avviso bonario; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, l'omessa preventiva comunicazione non fosse idonea a caratterizzare l'intera vicenda come annullamento dell'atto presupposto
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati analogamente in relazione all'ipotesi di obblighi informativi/preavvisi; la Corte non ha ritenuto decisive tali doglianze rispetto alla cessazione del contendere
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Invocate per contestare l'iscrizione a ruolo senza previa tempestiva comunicazione al contribuente; la pronuncia sottolinea che l'accoglimento delle istanze di rimborso ex post non equivale automaticamente a un annullamento dell'avviso di accertamento fin dall'origine
Art. 7 richiamato in relazione all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha ritenuto la questione priva di incidenza sul principio di cessazione della materia del contendere così come intervenuta
art. 112; art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Art. 112 (dovere del giudice di provvedere su tutte le questioni sollevate) e art. 360 (motivi di cassazione) usati per inquadrare i vari motivi di ricorso; la Corte, pur esaminando la fondatezza formale dei motivi, ha proceduto per cessazione della materia del contendere
Norma sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di versamento in quanto la previsione è di natura sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla cessazione per annullamento in autotutela
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo che determina sgravio o rimborso estingue la controversia tributaria e impone alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere e di cassare senza rinvio le sentenze del merito non più attuali.
- Se l'annullamento amministrativo riguarda rimborsi su tributo spontaneamente versato (senza che gli avvisi di accertamento siano stati impugnati), non si dà automaticamente la soccombenza virtuale dell'Amministrazione: è frequente la compensazione integrale delle spese quando non emerga una manifesta illegittimità dell'atto sin dall'origine.
- Le censure relative a difetti formali del ruolo (mancanza di elementi identificativi, sottoscrizione, omissione di avviso bonario, mancato contraddittorio endoprocedimentale) richiedono una prova del nesso di idoneità di tali vizi a rendere illegittimo l'atto impositivo; l'accertamento dell'estinzione della controversia per autotutela può renderle irrilevanti ai fini della decisione finale.
- Il giudice di legittimità non procede a statuizioni sul merito quando la controversia è estinta per cessazione della materia del contendere; in tali casi si pratica la cassazione senza rinvio e si decidono anche le questioni di spese secondo l'equità risultante dalla vicenda (spesso compensazione).
- L'onere del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 non si estende beyond i casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità): non va applicato in caso di cessazione per sgravio/annullamento in autotutela.
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