Cassazione Civile, Sentenza n. 8751/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa relativa all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse di Ilva, anteriori all'opzione per la tassazione di gruppo: l'Agenzia contestava che Ilva avesse compensato con tali perdite la quota imponibile dei dividendi percepiti dalle controllate, e successivamente la consolidante Riva Fire avesse operato rettifiche di consolidamento (art.122 DPR 917/1986) che avrebbero determinato una duplicazione del vantaggio fiscale, consentendo il trasferimento indiretto delle perdite pregresse nel consolidato nazionale, in contrasto con l'art.118, comma 2, DPR 917/1986 che limita l'utilizzo di tali perdite alla società che le ha generate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le perdite maturate anteriormente all'inizio della tassazione di gruppo possano essere utilizzate soltanto dalla società che le ha generate e non possano essere trasferite o sfruttate nuovamente tramite rettifiche di consolidamento. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla stessa Corte di merito in diversa composizione per i necessari accertamenti e applicazione dei principi indicati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 118, comma 2
«le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono»
Le perdite anteriori all'opzione per la tassazione di gruppo possono essere utilizzate esclusivamente dalla società che le ha generate e non possono essere trasferite o utilizzate dal consolidato nazionale.
D.P.R. n. 917/1986, art. 122, comma 1, lett. a)
Consente alla consolidante di effettuare rettifiche di consolidamento in diminuzione per la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle controllate; la Corte interpreta tuttavia questo meccanismo come incompatibile con qualsiasi uso che determini una duplicazione dell'utilizzo delle perdite pregresse da parte della consolidata e del consolidato.
D.P.R. n. 917/1986, art. 117
Disciplina l'opzione per la tassazione di gruppo e il meccanismo di determinazione e trasferimento dei redditi al soggetto consolidante; la sua applicazione non può essere tale da alterare la posizione fiscale individuale delle società partecipanti rispetto alle perdite pregresse.
D.P.R. n. 917/1986, art. 89, comma 2
Stabilisce la quota di partecipazione dei dividendi al reddito imponibile (nella formulazione ratione temporis applicabile il 5%); la Corte sottolinea che tale quota non può essere oggetto di un doppio sfruttamento fiscale mediante prima compensazione con perdite pregresse e poi esclusione tramite rettifiche di consolidamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione della legge; utilizzato dall'Agenzia per dedurre la violazione degli artt. 118 e 122 DPR 917/1986.
Massime di principio
- Le perdite fiscali maturate in esercizi anteriori all'opzione per la tassazione di gruppo sono utilizzabili esclusivamente dalla società che le ha generate e non possono essere trasferite o utilizzate dal consolidato nazionale.
- Le rettifiche di consolidamento operate dalla consolidante (art.122 DPR 917/1986) non possono produrre un effetto che materialmente trasferisca o duplichi l'utilizzo delle perdite pregresse della consolidata a vantaggio del consolidato.
- Nel determinare il reddito da trasferire al consolidato occorre calcolare il risultato individuale della consolidata al netto delle perdite pregresse: se il saldo è negativo si trasferisce un reddito nullo e l'eccedenza di perdite resta nella disponibilità della consolidata per il recupero nei periodi successivi.
- La quota imponibile dei dividendi infragruppo, se già utilizzata dalla consolidata per compensare perdite pregresse, non può essere successivamente esclusa dalla tassazione del consolidato attraverso rettifiche che provocherebbero un duplice vantaggio fiscale.
- Per i controlli fiscali è necessario verificare la sequenza temporale (data di maturazione delle perdite rispetto all'esercizio dell'opzione per il consolidato) e verificare che le rettifiche di consolidamento non modifichino sostanzialmente la posizione fiscale individuale delle società partecipanti.
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