Cassazione Civile, Sentenza n. 8777/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello della banca avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accolto l'azione di revocatoria fallimentare promossa nella procedura della Leucci industriale S.p.a. La banca contestava la qualificazione del provvedimento ai fini della tariffa dell'imposta di registro, sostenendo che la sentenza di revocatoria produceva effetti di 'caducazione' e meramente restitutori tali da dover ricondursi all'art. 8, lett. e) della tariffa (tassazione in misura fissa), anziché all'art. 8, lett. b) (tassazione proporzionale per trasferimento di ricchezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando l'orientamento che qualifica la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare come atto che realizza un trasferimento di ricchezza in favore della massa fallimentare e, pertanto, soggetto all'aliquota proporzionale prevista dall'art. 8, lett. b) della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i motivi di omessa pronuncia e di errata interpretazione delle norme richiamate. È stata dichiarata l'esistenza del presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. b)
provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori
La norma ha carattere di regola generale e si applica ai provvedimenti che realizzano un trasferimento di ricchezza (aliquota proporzionale). La sentenza di revocatoria fallimentare rientra in questa categoria perché incrementa la massa fallimentare mediante il recupero di beni.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. e)
"caducazione dell'atto impugnato" (sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto)
Norma speciale e di stretta interpretazione riservata ai casi in cui la decisione giudiziale ha natura meramente restitutoria e determina il ripristino della situazione patrimoniale ante actum (tassazione in misura fissa). Non può essere estesa alle pronunce di revocatoria fallimentare.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70
Disciplina l'azione revocatoria fallimentare: la Corte interpreta l'effetto della revocatoria non come caducazione dell'atto nei confronti di terzi ma come strumento che recupera beni alla procedura, determinando un trasferimento di ricchezza a favore del fallimento.
Richiamato dalla ricorrente per censurare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il giudice del gravame ha effettivamente affrontato e deciso le questioni dedotte in appello, escludendo il vizio denunciato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Prevede l'obbligo, in talune ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- La lett. b) dell'art. 8 della tariffa del d.P.R. n. 131/1986 si applica ai provvedimenti che realizzano un effettivo trasferimento di ricchezza e comportano tassazione proporzionale.
- La lett. e) dell'art. 8 è norma speciale e va interpretata restrittivamente: si applica soltanto alle sentenze che comportano una vera e propria caducazione dell'atto (nullità, annullamento, risoluzione) con funzione meramente restitutoria e non alle pronunce di revocatoria fallimentare.
- La revocatoria fallimentare, per la giurisprudenza costante, non annulla l'atto in senso pieno ma recupera beni alla massa del fallimento, con conseguente incremento della massa e quindi qualificabile come trasferimento di ricchezza ai fini fiscali.
- In casi analoghi il criterio decisivo è la sostanza dell'effetto prodotto dal provvedimento (ripristino della situazione anteriore vs trasferimento a vantaggio della procedura) e non la mera denominazione dell'azione giudiziale.
- Se si ritiene che la pronuncia abbia carattere meramente restitutorio (nullità/annullamento), si può invocare la lett. e); in assenza di tale carattere, attendersi l'applicazione della lett. b) con tassazione proporzionale.
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