Cassazione Civile, Ordinanza n. 23378/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, emessi per imposte dirette, IRAP e IVA nei confronti di un soggetto che, unitamente alla moglie, svolgeva secondo l’Ufficio un’attività di ristorazione schermata sotto forma di circolo culturale e ricreativo. In assenza di scritture contabili, il reddito era stato ricostruito tramite indagini bancarie. La CTR aveva respinto l’appello del contribuente ritenendo corretta la qualificazione dell’attività, la ricostruzione dei ricavi e l’imputazione dei costi documentati. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: 1) deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale per asserita omessa pronuncia della CTP su sette motivi di ricorso; 2) denunciava la violazione dell’art. 12, comma 5, L. n. 212/2000 per superamento del termine di permanenza dei verificatori; 3) lamentava violazione di norme sulle indagini e sull’accertamento e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla pretesa interposizione fittizia rispetto al circolo; 4) contestava la disciplina invocata dalla CTR per la qualificazione dell’attività e la riconducibilità a società di fatto; 5) censurava la ricostruzione dei movimenti bancari, ritenuti tutti riferibili all’attività imprenditoriale; 6) contestava l’erronea ricostruzione del reddito d’impresa sui conti correnti, anche con riferimento ai costi; 7) lamentava la mancata considerazione delle rimanenze iniziali e finali e la violazione del principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva espressamente affrontato la questione della motivazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, il vizio lamentato non sussisteva; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, perché proposto per la prima volta in appello, e comunque infondato, poiché il superamento del termine di permanenza dei verificatori non comporta invalidità dell’accertamento né inutilizzabilità delle prove; ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per cumulo non separabile di censure eterogenee e comunque infondato, avendo la CTR motivato in modo congruo sulla riconducibilità dell’attività di ristorazione al contribuente e sulla mancata prova contraria; ha assorbito il quarto motivo, poiché la qualificazione dell’attività era già stata risolta con il rigetto del motivo precedente; ha dichiarato il quinto motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza; ha rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte il sesto motivo, ribadendo la legittimità della presunzione bancaria e l’onere del contribuente di provare i fatti contrari e i costi; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per cumulo di censure, genericità e contrasto con gli accertamenti di fatto della CTR. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia espressamente esaminato la questione dedotta; il ricorrente deve censurare, se del caso, l’eventuale insufficienza della motivazione della decisione di appello sulle specifiche questioni devolute.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per la denuncia di violazione di legge nei motivi esaminati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico o cumulato senza consentire il separato esame delle censure; inoltre non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
La violazione del termine di permanenza degli operatori finanziari presso la sede del contribuente non determina, di per sé, invalidità dell’accertamento, né inutilizzabilità delle prove raccolte, mancando una specifica sanzione legislativa.
art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulle presunzioni e sull’imputazione soggettiva dei redditi nell’accertamento tributario.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alla ricostruzione induttiva del reddito.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione all’accertamento tributario e all’attività istruttoria dell’Ufficio.
L’onere della prova contraria rispetto agli elementi presuntivi dell’accertamento grava sul contribuente; anche i costi dedotti devono essere specificamente provati da chi li invoca.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I versamenti e i prelevamenti sui conti correnti possono essere imputati a ricavi dell’attività, in mancanza di specifica prova contraria del contribuente.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione fiscale dell’attività e dei redditi, ma senza accoglimento della censura.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione fiscale dell’attività e alla determinazione del reddito.
Norma invocata per sostenere la doglianza relativa a rimanenze e determinazione del reddito d’impresa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ricostruzione del reddito e dei relativi componenti.
Richiamata dal ricorrente per contestare la disciplina applicata all’attività svolta, ma la censura è rimasta assorbita o infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza impugnata abbia comunque affrontato la questione; il ricorrente deve allora confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di appello e non con quella del primo giudice.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autonomamente intelligibili: il cumulo indistinto di violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile quando impedisce di separare e valutare le singole censure.
- La violazione del termine di permanenza degli verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente invalidità dell’accertamento o inutilizzabilità degli esiti istruttori, in assenza di espressa sanzione normativa.
- In tema di accertamento bancario, versamenti e prelevamenti sui conti correnti possono legittimamente fondare la ricostruzione dei ricavi, salvo prova contraria specifica fornita dal contribuente.
- Quando l’Ufficio e il giudice di merito ritengono accertata l’esistenza di un’attività economica e la riferibilità dei conti a tale attività, spetta al contribuente dimostrare puntualmente l’estraneità di singole movimentazioni o l’esistenza di costi deducibili.
- Le censure di merito sulla ricostruzione del reddito sono inammissibili se non indicano con precisione gli atti, i documenti e le parti rilevanti su cui si fondano, non potendo la Corte di cassazione supplire alle carenze di autosufficienza del ricorso.
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