Cassazione Civile, Ordinanza n. 26025/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo al 2014, con recupero d’imposta e applicazione di sanzioni. Il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa indicando operazioni passive per € 1.964.005 e un credito IVA di € 432.081, mentre nella dichiarazione originaria risultavano un imponibile di € 94.005 e un’imposta di € 20.681. La differenza era riferita ad acquisti di beni ammortizzabili per € 1.870.000. Dopo l’invito, notificato il 2 dicembre 2019, a produrre il registro IVA e le fatture, il contribuente non trasmise i documenti e inviò, il 17 dicembre 2019, giorno della convocazione, una richiesta di rinvio tramite PEC del consulente, privo di delega. Nel ricorso introduttivo il contribuente aveva contestato la notifica dell’avviso, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione dell’accertamento e i presupposti delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Latina respinse il ricorso, ritenendo corretta la notifica e svolto il contraddittorio, non dimostrata una prova di resistenza e adeguatamente motivato l’avviso; il contribuente appellò e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accolse l’appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di cassazione. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente: la sentenza d’appello avrebbe dichiarato fondato l’appello con formule generiche, senza spiegare perché fosse stato violato il contraddittorio né quali argomenti il contribuente avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione ai fini della prova di resistenza; non avrebbe inoltre indicato il contenuto dei documenti ritenuti decisivi né affrontato la loro utilizzabilità, contestata dall’Ufficio anche per tardività. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 12, comma 7, l. 212/2000, 2697 c.c., 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 e 33, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la documentazione sulle spese era stata prodotta tardivamente, non era utilizzabile perché non esibita dopo la richiesta dell’Ufficio senza dimostrare una causa non imputabile al contribuente e, comunque, non provava l’effettività degli acquisti. In cassazione il contribuente ha inoltre prodotto una sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cassino dell’8 marzo 2024, che aveva disposto non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 in relazione ai medesimi fatti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della sentenza d’appello, pur graficamente presente, consisteva in affermazioni generiche e di stile, non rendeva comprensibile il percorso decisionale e non spiegava né la ritenuta violazione del contraddittorio né quali concrete difese il contribuente avrebbe potuto svolgere, necessarie per la prova di resistenza. Anche il richiamo ai documenti e alla loro asserita efficacia probatoria era privo dell’indicazione del loro contenuto e degli elementi ricavabili, oltre a non affrontare la questione della loro utilizzabilità, contestata dall’Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la controversia dovrà essere nuovamente valutata nel merito dal giudice di rinvio. La produzione della sentenza penale è stata dichiarata inammissibile perché tardiva ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c.; la Corte ha comunque precisato che essa era irrilevante, poiché l’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 attribuisce rilievo soltanto a sentenze irrevocabili di assoluzione, pronunciate in seguito a dibattimento, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U. n. 8053/2014).
Il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, ricorre quando la motivazione è graficamente assente o apparente, presenta affermazioni inconciliabili o incomprensibili; non basta una motivazione semplicemente non condivisibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. n. 22232/2016; nello stesso senso, Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost.
La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur esistente materialmente, non consente di percepire le ragioni della decisione e il ragionamento seguito dal giudice, lasciando all’interprete il compito di formulare ipotesi integrative.
art. 111, comma 6, Cost.
In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. n. 22232/2016; nello stesso senso, Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, rendendo conoscibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.
art. 6, comma 2, d.lgs. 546/1992
A fronte dell’articolata vicenda sopra esposta e delle valutazioni di segno contrario contenute nella sentenza di primo grado, non si comprende per quale motivo sia stato ritenuto violato il contraddittorio, né quali sarebbero le argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto far valere nel corso del contraddittorio endoprocedimentale da valutare ai fini della cd. prova di resistenza, indispensabile perché la predetta violazione possa condurre all’invalidità dall’avviso di accertamento (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).
La norma è richiamata nel motivo relativo al contraddittorio; la Corte ha ritenuto la sentenza d’appello nulla per motivazione apparente, poiché non chiariva né la ragione della violazione del contraddittorio né le concrete difese utili a integrare la prova di resistenza.
A fronte dell’articolata vicenda sopra esposta e delle valutazioni di segno contrario contenute nella sentenza di primo grado, non si comprende per quale motivo sia stato ritenuto violato il contraddittorio, né quali sarebbero le argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto far valere nel corso del contraddittorio endoprocedimentale da valutare ai fini della cd. prova di resistenza, indispensabile perché la predetta violazione possa condurre all’invalidità dall’avviso di accertamento (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).
La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può condurre all’invalidità dell’accertamento soltanto se sia individuata la concreta utilità delle osservazioni che il contribuente avrebbe potuto formulare, secondo il criterio della prova di resistenza.
La Corte ritiene che il contribuente ha adempiuto al proprio onere della prova ed ha dimostrato in maniera chiara ed oggettiva che le ragioni che doveva poi far valere, qualora fosse stato tempestivamente attivato il contraddittorio, non erano fittizie ovvero strumentali.
La disposizione è richiamata nel motivo sull’insufficienza della prova delle spese. La Cassazione non ha deciso nel merito la corretta ripartizione o assoluzione dell’onere probatorio, dichiarando il motivo assorbito; ha rilevato che il giudice d’appello aveva formulato una conclusione probatoria senza spiegare il contenuto e la portata dei documenti.
art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972
Né può ritenersi – come sembrerebbe sostenere il contribuente - che le valutazioni nel merito della pretesa siano da sole sufficienti a sostenere la decisione impugnata, così rendendo irrilevanti le carenze della motivazione in ordine al contraddittorio, giacché anch’esse sono assolutamente generiche. La CGT di secondo grado afferma, infatti, che i documenti prodotti dal contribuente smentirebbero la tesi dell’Ufficio, ma non indica il contenuto di tali documenti, né gli elementi che se ne possono trarre; neppure affronta il problema della loro utilizzabilità, benché depositati tardivamente, secondo l’Ufficio, ed in violazione dell’art. 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972.
La disciplina sull’utilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di verifica era una questione che il giudice d’appello doveva affrontare in modo motivato prima di fondare la decisione su quei documenti. La Cassazione non ne ha tuttavia definito l’applicazione concreta, rinviando la valutazione di merito.
art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973
Secondo la ricorrente, la CGT di secondo grado non avrebbe tenuto conto della carenza di prova delle spese oggetto della dichiarazione integrativa; la documentazione prodotta, infatti, era inutilizzabile in quanto tardiva, giacché depositata in giudizio solo il 27/5/2021, cioè successivamente al ricorso e, comunque, in violazione degli artt. 33, comma 1°, d.P.R. 600/1973 e 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972, non essendo stato dimostrato che la loro mancata esibizione a seguito della relativa richiesta – pur essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale - fosse dipesa da cause non imputabili al contribuente.
La disposizione è richiamata nella censura dell’Amministrazione sull’utilizzabilità della documentazione non esibita all’Ufficio. Il motivo è stato assorbito e la Corte non ha quindi risolto la questione nel merito.
Va osservato che la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Cassino, depositata dal controricorrente in data 10/9/2026 (sebbene risalente ad oltre due anni prima), è inammissibile per la violazione del termine di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c..
La produzione della sentenza penale nel giudizio di cassazione è stata dichiarata inammissibile perché effettuata oltre il termine previsto dalla norma.
Va osservato, comunque, benché non sia accompagnata da atti o memorie del contribuente per spiegare le finalità di tale produzione, che essa è irrilevante, in quanto l’art. 21 bis d.lgs. 74/2000 attribuisce rilievo esclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito ad dibattimento.
Ai fini considerati dalla disposizione rilevano esclusivamente le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate dopo dibattimento per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo ha commesso; la sentenza di non luogo a procedere prodotta nel caso concreto non rientrava in tale previsione.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è apparente quando, pur presente graficamente, contiene argomentazioni oggettivamente inidonee a rendere percepibili il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice; non è consentito demandare all’interprete di colmare tali lacune con congetture.
- Quando la validità di un accertamento è contestata per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la decisione deve indicare quali concrete argomentazioni il contribuente avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione e valutarne la rilevanza ai fini della prova di resistenza.
- Se il giudice fonda la decisione su documenti contestati quanto a contenuto, tempestività o utilizzabilità, deve indicare quali elementi probatori ne ricava e affrontare le contestazioni sulla loro utilizzabilità; il generico richiamo ai documenti non costituisce motivazione sufficiente.
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