Cassazione Civile, Ordinanza n. 28958/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, maggiori redditi di lavoro autonomo emersi dall'esame delle movimentazioni dei conti correnti intestati a un avvocato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente: aveva annullato la ripresa a tassazione dei movimenti bancari, ritenendo che il professionista avesse giustificato i prelevamenti e che l'Ufficio non avesse provato che anche i versamenti fossero riconducibili a compensi professionali; aveva invece posto a carico del contribuente le sole sanzioni per omessa dichiarazione e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso per i professionisti la presunzione di imputazione a ricavi dei versamenti sui conti correnti e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 per mancanza di motivazione sulla ripresa a tassazione delle somme versate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, affermando che le sospensioni straordinarie dei termini invocate dal controricorrente erano cumulabili perché previste per ragioni diverse. Nel merito ha accolto entrambi i motivi del ricorso, rilevando che la CTR aveva errato nell'affermare che per i professionisti fosse venuta meno la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo ai versamenti bancari; ha inoltre ritenuto la sentenza di merito affetta da motivazione gravemente carente, al di sotto del minimo costituzionale, perché non spiegava l'effettiva verifica dell'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 è stata ritenuta cumulabile con altre sospensioni previste da diverse discipline, perché risponde a finalità differenti.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
La proroga della sospensione emergenziale non esclude la cumulabilità con la sospensione prevista da altra normativa speciale.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
La sospensione straordinaria connessa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è cumulabile con la sospensione emergenziale COVID-19.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i professionisti permane la presunzione legale di imputazione a redditi imponibili dei versamenti sui conti correnti; il contribuente deve fornire prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina IVA è omologa a quella delle imposte sui redditi quanto alla presunzione sui movimenti bancari e all'inversione dell'onere della prova.
L'onere della prova della non imponibilità dei versamenti bancari grava sul contribuente, che deve offrire prova liberatoria specifica e analitica.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente; la sua mancanza integra un vizio denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche ai professionisti con riferimento ai versamenti sui conti correnti, che si presumono ricavi o compensi imponibili salvo prova contraria del contribuente.
- La prova contraria richiesta al contribuente non può essere generica: deve essere analitica e riferita a ciascuna singola movimentazione, indicando la concreta provenienza delle somme e la loro estraneità a operazioni imponibili.
- L'onere probatorio è invertito dalla presunzione legale; di conseguenza, non spetta all'amministrazione dimostrare in positivo la riferibilità di ogni accredito ad un ricavo professionale, ma al contribuente dimostrare il contrario.
- Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni offerte per ogni movimento bancario, senza sostituire alla presunzione legale valutazioni apodittiche o meramente assertive.
- La motivazione è radicalmente insufficiente quando non consente di comprendere se e come il giudice abbia effettivamente controllato l'adempimento dell'onere probatorio sulle singole movimentazioni.
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