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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21026/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002-2005 nei confronti di un consorzio, ricostruendo induttivamente ricavi e imposte dovute e contestando anche omesso versamento di ritenute. Negli stessi atti aveva poi imputato la responsabilità personale al legale rappresentante, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Il destinatario degli atti aveva impugnato gli avvisi contestando sia il debito del consorzio sia, soprattutto, la propria responsabilità personale. In cassazione limitava il ricorso ai capi relativi alla propria responsabilità, deducendo: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, perché l'atto si limitava a richiamare la sua qualità di rappresentante legale senza indicare la specifica fattispecie di responsabilità, gli elementi costitutivi, i periodi rilevanti e l'ammontare delle somme; 2) violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e omessa pronuncia, per avere la CTR sostanzialmente costruito una motivazione diversa da quella dell'Ufficio e per non avere delimitato correttamente la responsabilità in base ai commi applicabili, ai limiti temporali e quantitativi, nonché per averla estesa a imposte, interessi e sanzioni in modo ritenuto illegittimo dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e la terza censura del secondo motivo, ha ritenuto assorbite le altre doglianze e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, in tema di responsabilità di liquidatori, amministratori e soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, l'avviso di accertamento deve individuare la specifica ipotesi di responsabilità azionata e descriverne tutti gli elementi costitutivi; non basta il mero richiamo alla qualità di rappresentante legale. Ha inoltre precisato che tale responsabilità, per il periodo considerato, è riferibile alle sole imposte sui redditi, non all'Irap né alle sanzioni, mentre gli interessi sono ricompresi in ragione della natura della responsabilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento che faccia valere la responsabilità personale di amministratori o liquidatori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 deve indicare la specifica ipotesi normativa azionata e descrivere gli elementi costitutivi della fattispecie; non è sufficiente un generico riferimento alla carica rivestita.
  • La responsabilità prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ha natura civilistica e autonoma rispetto all'obbligazione tributaria della società: il debitore responsabile risponde per un fatto proprio e non quale coobbligato del tributo sociale.
  • Nel regime temporale applicabile alla vicenda, la responsabilità ex art. 36 era riferibile alle sole imposte sui redditi; l'Irap ne resta esclusa, mentre gli interessi vi sono ricompresi in ragione della natura della pretesa e le sanzioni non possono esservi automaticamente estese.
  • Quando il giudice tributario conferma la responsabilità personale ex art. 36, deve verificare la sussistenza dei presupposti normativi specifici e i limiti oggettivi e temporali della fattispecie, senza colmare con motivazione propria le lacune dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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