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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05886/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IRPEG esposto in dichiarazione per l'anno d'imposta 1983, originariamente maturato da una cassa rurale artigiana e poi trasferito, insieme all'azienda bancaria, fino alla società bancaria resistente. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso; l'appello dell'Ufficio era stato respinto dalla CTR. In cassazione, l'Agenzia deduceva due motivi: con il primo sosteneva l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione, entro i termini del processo tributario, di un provvedimento espresso di diniego del 21/12/1996 che, secondo l'Ufficio, avrebbe rigettato la richiesta di estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova sulla sussistenza del credito rimborsabile e avesse erroneamente ritenuto provata la titolarità del credito e la documentazione delle ritenute senza che la contribuente producesse gli originali attestati e la documentazione completa dei versamenti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione, che aveva escluso la natura impugnabile del provvedimento del 1996, relativo non al rimborso ma alla diversa modalità di estinzione del credito tramite titoli di Stato; ha inoltre richiamato il giudicato esterno già formatosi su identica questione in altro giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché il vizio ex art. 2697 c.c. non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove né la qualificazione del contratto di cessione d'azienda, già ritenuta corretta; infondato perché la CTR aveva correttamente ritenuto che il credito fosse dimostrato con i documenti in atti e che, in tema di ritenute alla fonte, il contribuente possa provare la ritenuta anche con mezzi equipollenti e non debba dimostrare l'effettivo incasso da parte dell'erario. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna dell'Agenzia alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché il provvedimento richiamato dall'Ufficio non costituiva un diniego impugnabile del rimborso ma il rifiuto di una diversa modalità di estinzione del credito; ha inoltre valorizzato il giudicato esterno già formatosi sulla medesima questione. Il secondo motivo è stato considerato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché l'art. 2697 c.c. non può essere invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio né per contestare la qualificazione del contratto, e perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sulla prova della ritenuta alla fonte e del credito rimborsabile. La ricorrente è stata condannata alle spese; la Corte ha altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono impugnabili solo gli atti che integrano un vero rifiuto di rimborso; il diniego a una diversa modalità di estinzione del credito non equivale a provvedimento impugnabile di rigetto della restituzione.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di decadenza per l'impugnazione si applica solo in presenza di un atto effettivamente impugnabile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice assegna l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove già acquisite.

  • art. 2559 c.c.

    Richiamato per la qualificazione della cessione d'azienda bancaria e per il trasferimento della titolarità del credito insieme all'azienda.

  • artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Gli oneri formali previsti per la cessione dei crediti verso lo Stato non si applicano alla cessione d'azienda qualificata come tale.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale è richiamata quale adempimento idoneo a produrre gli effetti nei confronti dei terzi.

  • art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481

    Richiamato quale base normativa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione d'azienda bancaria.

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Richiamato come norma di trasfusione della disciplina sulla pubblicazione della cessione dell'azienda bancaria.

  • art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo anteriore alle modifiche del 1994, la certificazione delle ritenute era prova tipica e non ammetteva equipollenti; nel regime successivo la prova può essere data anche con mezzi equivalenti.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine per chiedere il rimborso decorre dall'effettuazione della ritenuta e non dal versamento all'erario; il sostituito deve provare la ritenuta subita, non l'effettivo incasso da parte del Fisco.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne esclude l'applicazione in presenza di parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, non è impugnabile come rifiuto di rimborso un atto che si limiti a negare una modalità alternativa di estinzione del credito; perché l'atto sia impugnabile deve esprimere un vero diniego della restituzione del tributo.
  • Il giudicato esterno formatosi su una questione identica è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, per evitare contrasti tra giudicati e garantire la stabilità delle decisioni.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove o l'esito dell'istruttoria.
  • La cessione di azienda bancaria trasferisce la titolarità dei crediti connessi all'azienda secondo la disciplina propria della cessione d'azienda, senza necessità di applicare gli oneri formali previsti per la cessione di singoli crediti verso lo Stato.
  • In tema di ritenute alla fonte, il contribuente che chiede il rimborso può provare la ritenuta anche con mezzi equipollenti quando la prova tipica non sia disponibile; non gli incombe dimostrare anche l'avvenuto incasso delle somme da parte dell'erario.
  • La certificazione del sostituto d'imposta costituisce prova tipica, ma non esclusiva, della ritenuta subita; l'assenza del certificato non comporta automaticamente inammissibilità o rigetto della domanda di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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