Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009-2012, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA e irrogava sanzioni. Le riprese riguardavano, da un lato, costi di consulenza fatturati da una società monegasca per prestazioni che l’Ufficio riteneva in realtà rese da una dipendente/figura apicale della contribuente, e quindi non inerenti; dall’altro, spese di rappresentanza collegate a tali attività, ritenute anch’esse indeducibili e indetraibili. In appello la CTR aveva accolto le ragioni dell’Ufficio, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su inerenza e detraibilità (art. 109 TUIR, artt. 5 e 11 d.lgs. 446/1997, art. 19 d.P.R. 633/1972) per contestare la qualificazione dei costi come non inerenti; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse valorizzato contratto, relazione tecnica, fatture, pagamenti e altri elementi documentali che dimostrerebbero l’autonomia dei rapporti con la società estera; 3) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per asserita mancata considerazione delle osservazioni del contribuente in sede procedimentale e per la pretesa carenza di contraddittorio; 4) violazione di norme in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e dell’art. 1 d.lgs. 74/2000, tema però non emerso nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della CTR, fondata sul rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avvisi e sull’avvenuto conto delle difese del contribuente, introducendo inoltre una questione nuova e priva di specificità; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito sull’inerenza dei costi, materia coperta da accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione, oltre che per la proposizione di un tema nuovo (doppia imposizione in IRAP); ha rigettato il secondo motivo perché la CTR aveva comunque esaminato il fatto storico decisivo relativo alla non inerenza, e perché parte delle doglianze attenevano a mere interpretazioni giuridiche o a profili già valutati; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo come questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotta nei gradi di merito. Condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
termine dilatorio di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e la notifica degli avvisi di accertamento
il rispetto del termine e la considerazione della memoria difensiva nel contenuto motivazionale dell’avviso escludono il vizio dedotto; una censura che non colpisca tale ratio è inammissibile.
art. 109 T.U.I.R.
la deducibilità dei costi richiede l’inerenza all’attività d’impresa; il contribuente deve provare l’esistenza, la natura e la destinazione del costo alla produzione.
artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997
le regole sulla deducibilità/incidenza ai fini IRAP seguono il requisito dell’inerenza del costo all’attività d’impresa.
art. 19 d.P.R. 633/1972
la detrazione IVA presuppone l’inerenza del costo o dell’acquisto all’attività economica svolta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto sotto le spoglie della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 1 d.lgs. 74/2000
richiamo non scrutinabile perché la questione sulle operazioni soggettivamente inesistenti era nuova e non risultava dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa e della detraibilità dell’IVA, il requisito decisivo è l’inerenza all’attività imprenditoriale; il contribuente, in caso di contestazione, deve dimostrare esistenza, natura e destinazione del costo.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: quando si mira a rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se non sono state esaminate tutte le singole risultanze documentali.
- È inammissibile la censura che non investa specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca per la prima volta in cassazione questioni nuove, non trattate nei precedenti gradi di giudizio.
- Nella valutazione presuntiva in materia tributaria gli indizi vanno esaminati globalmente e non in modo atomistico, ma la critica in cassazione deve confrontarsi con l’accertamento fattuale così compiuto, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei dati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05809/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05844/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05845/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05846/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_civile · 5 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05851/2025 del 05/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →