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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05809/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del processo depositata dalle parti e della relativa accettazione, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di un immobile in Comune di Lagnasco ha convenuto davanti al Tribunale il confinante, proprietario di un fabbricato edificato dalla società resistente, deducendo che la nuova costruzione non rispettava la distanza di 10 metri tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968 e dall'art. 5 del piano regolatore locale che ne riproduceva il contenuto. Chiedeva, conseguentemente, la condanna alla demolizione dell'edificio e al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato. Contro la sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima dell'adunanza camerale le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del processo con accettazione della rinuncia e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    Norma richiamata come parametro delle distanze minime tra pareti finestrate, posta a fondamento della domanda originaria di demolizione.

  • art. 5 piano regolatore locale

    Disposizione urbanistica locale indicata come riproduttiva della disciplina del d.m. 1444/1968 sulle distanze tra edifici.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, le parti depositano rinuncia agli atti del processo e la controparte accetta, il giudizio si estingue senza decisione sul merito.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese, se l'accettazione è accompagnata dalla compensazione o comunque esclude una pronuncia di condanna.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti assorbe ogni esame dei motivi di ricorso e delle censure contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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