Cassazione Civile, Ordinanza n. 05844/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una medica, in servizio presso un'unità di terapia intensiva cardiologica di un'azienda sanitaria pubblica, era stata sanzionata in sede disciplinare con la censura per avere registrato senza autorizzazione una conversazione privata con un collega, in ambiente e orario di lavoro, al fine di utilizzare il contenuto in un procedimento penale contro il direttore dell'unità, da lei denunciato per reati commessi in suo danno. L'ordine professionale aveva ritenuto la condotta contraria al dovere deontologico di correttezza, rispetto reciproco e fiducia tra colleghi, con lesione della riservatezza del collega. La professionista aveva impugnato la sanzione davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie deducendo, da un lato, che l'ordine professionale non potesse esercitare il potere disciplinare per fatti avvenuti nell'ambito del pubblico impiego e non nell'esercizio della libera professione; dall'altro, che la registrazione fosse giustificata dal diritto di difesa nel procedimento penale e quindi non illecita. La Commissione centrale aveva respinto il ricorso; la professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione delle norme sul potere disciplinare degli ordini e delle norme che scriminano l'uso di una registrazione finalizzata alla difesa in giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il potere disciplinare dell'ordine possa estendersi anche a condotte tenute dal professionista nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, quando esse attengano a doveri deontologici inerenti allo status professionale e non a meri atti amministrativi dell'ente pubblico. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la Commissione centrale aveva errato nel qualificare automaticamente come deontologicamente illecita la registrazione della conversazione senza considerare la possibile scriminante del legittimo esercizio del diritto di difesa, ricavabile dall'art. 24 del d.lgs. 196/2003 e, prima ancora, dal principio generale dell'art. 51 c.p. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione centrale in diversa composizione per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi indicati e per la regolazione delle spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'ordine professionale resistente.
Norme richiamate
art. 40, punto 2, D.P.R. 221/1950
richiamato come base della sanzione disciplinare della censura inflitta in sede di primo grado disciplinare.
art. 58 Codice deontologico dei medici
interpretato come norma che impone ai medici un rapporto improntato a corretta solidarietà, reciproco rispetto e considerazione dell'attività professionale altrui.
artt. 3 e 10 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946
invocati per contestare la sussistenza del potere disciplinare dell'ordine; la Corte ha escluso che il potere sia limitato ai soli fatti compiuti nell'esercizio della libera professione.
art. 5 d.lgs. C.P.S. n. 233/1946
richiamato come base del ricorso alla Commissione centrale avverso la decisione disciplinare dell'ordine.
art. 360 c.p.c., comma 1
la Corte osserva che i motivi non erano formalmente ricondotti ad una delle ipotesi previste, ma il ricorso era comunque ammissibile perché il vizio era chiaramente individuabile.
art. 24 Cost.
richiamato per affermare che il diritto di difesa si estende anche alle attività strumentali all'acquisizione di prove utilizzabili in giudizio.
art. 51 c.p.
assunto come principio generale secondo cui l'esercizio di un diritto esclude la punibilità/illiceità della condotta, rilevante anche per la registrazione di una conversazione a fini difensivi.
art. 24 d.lgs. 196/2003
interpretato nel senso che la violazione della riservatezza è scriminata quando la registrazione sia necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
d.lgs. 101/2018
richiamato in relazione all'assetto attuale della disciplina privacy, confermativo della scriminante per esigenze di difesa.
art. 24 Cost. e codice di procedura penale
richiamati per ribadire che il diritto di difesa non si esaurisce nella sede processuale ma comprende anche l'attività pre-processuale di raccolta di prove.
Massime di principio
- Il potere disciplinare dell'ordine professionale può essere esercitato anche per condotte tenute dal professionista nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, quando la violazione concerna doveri deontologici connessi allo status professionale e non si risolva in un sindacato sugli atti strettamente amministrativi dell'ente pubblico.
- Nei giudizi disciplinari fondati su clausole deontologiche elastiche, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione quando il giudice di merito abbia applicato in modo giuridicamente errato i criteri generali richiamati dalla norma elastica.
- La registrazione di un colloquio tra presenti, compiuta senza il consenso dell'interlocutore, non è di per sé illecita se è strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio o all'acquisizione di elementi probatori destinati ad esservi utilizzati.
- La scriminante del diritto di difesa opera anche se i soggetti del colloquio non coincidono esattamente con le parti del futuro o pendente giudizio, purché l'uso della registrazione sia limitato alla finalità difensiva e al tempo strettamente necessario.
- Il diritto di difesa non si limita alla fase processuale in senso stretto, ma comprende anche le attività preliminari e strumentali dirette a raccogliere prove utilizzabili in un futuro o già instaurato giudizio.
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