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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05846/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui tale obbligo opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di consulenza in materia di investimenti immobiliari stipulato con l'ente resistente il 28 luglio 2010, aveva rigettato la domanda della società di pagamento del compenso residuo pattuito, l'aveva condannata alla restituzione delle somme già percepite e aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dall'ente. Il ricorso per cassazione era stato articolato in tre motivi, ma nelle more del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di accordo transattivo stragiudiziale; l'ente controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso e accettazione della controparte, rituali e provenienti da soggetti muniti di poteri, il giudizio di cassazione si estingue.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo univoco e accettata dalla controparte con atto sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di poteri, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice non deve provvedere sulle spese se le parti abbiano regolato diversamente o se, secondo la decisione, non vi sia luogo ad alcuna statuizione sulle spese.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e, perciò, non è estensibile ai casi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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