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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4062/2024, aveva rigettato il ricorso dell'avvocato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto inadempiente ai propri obblighi professionali verso un assistito e lo aveva condannato alla restituzione delle somme anticipate quale compenso. Nel successivo giudizio di revocazione, il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un errore di fatto contenuto nell'ordinanza di legittimità: la Corte avrebbe erroneamente affermato la mancata allegazione dell'atto di appello, elemento che aveva inciso sulla declaratoria di inammissibilità di tre motivi di ricorso, mentre tale atto era stato, secondo il ricorrente, riportato nei singoli motivi e comunque allegato nel fascicolo ex art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, in sintesi, che l'errore denunciato non fosse idoneo a fondare la revocazione perché, da un lato, non era decisivo rispetto alla decisione impugnata, la quale poggiava anche e soprattutto su autonome rationes decidendi (tra cui l'infondatezza nel merito dei motivi e ulteriori ragioni di inammissibilità); dall'altro lato, il preteso errore atteneva comunque a una valutazione sull'osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dunque a un profilo valutativo e non a una svista percettiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti previsti, ma solo al ricorrere dei rigorosi presupposti dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, non controverso e riferito agli atti scrutinabili direttamente dalla Corte nel giudizio di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, rilevando la sua inosservanza quale autonoma ragione di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la dedotta omessa pronuncia, ritenendo che la sentenza di merito contenesse una decisione implicita di rigetto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura che lo invocava è stata ritenuta inammissibile anche perché fondata su elementi estranei al solo testo del provvedimento impugnato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Viene richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore consiste in una svista percettiva immediata, emerge dal confronto tra il provvedimento impugnato e gli atti interni al giudizio di legittimità ed è decisivo, cioè tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Non integra errore revocatorio il vizio che, pur denunciato come errore di fatto, riguardi in realtà una valutazione giuridica o l'apprezzamento della sufficienza/completezza delle deduzioni difensive e della conformità del ricorso ai requisiti formali di legge.
  • L'errore di fatto revocatorio non è configurabile quando il fatto dedotto era oggetto di discussione tra le parti o quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e solo una di esse sarebbe eventualmente colpita dal vizio.
  • La censura che attacca una sola ragione della decisione non è idonea a determinare la revocazione se restano ferme altre rationes autonome e sufficienti a sorreggere il decisum.
  • Nel ricorso per cassazione, l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti è requisito sostanziale di ammissibilità; la sua violazione può integrare un'autonoma causa di inammissibilità.
  • La denuncia di omessa pronuncia va esclusa quando la decisione di merito, pur non espressa in termini testuali, contenga una statuizione implicita incompatibile con la tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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