Sentenza del 30/10/2020 n. 24077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di atto di nuova determinazione di classamento e rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA: la ricorrente aveva proposto la categoria D8 per l'immobile adibito ad uffici, mentre l'Ufficio l'ha classificato in A10 con revisione della rendita. In sede di giudizio la società ha dedotto varie censure: introduzione di questioni nuove in appello, illegittimità del classamento per "parificazione" ove manchi una categoria specifica nel Comune, mancata valutazione comparativa degli immobili limitrofi forniti in visura catastale, carenza di motivazione dell'atto amministrativo (mancata indicazione di zona censuaria/Comune) e violazioni della disciplina procedimentale/di motivazione (richiamando L. 212/2000 art.7 e L.241/1990 art.3). La ricorrente sosteneva che l'atto non avesse adeguata motivazione e che l'Ufficio avesse errato nella scelta della metodologia estimativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in integrale. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'introduzione di nuove questioni in appello per difetto di autosufficienza del ricorso in Cassazione (mancata trascrizione/produzione degli atti di merito). Quanto alle censure di merito, la Corte ha confermato che, ove manchi una specifica categoria in un Comune, è legittima la procedura di integrazione del quadro tariffario o il classamento per parificazione secondo L. n.154/1988 art.11 e norme correlate. Ha altresì chiarito che l'obbligo motivazionale dell'atto dell'Ufficio è soddisfatto pienamente quando la divergenza tra proposta DOCFA e provvedimento dell'Ufficio nasce da diversa valutazione economica (metodologia estimativa) su fatti non disattesi: in tal caso l'avviso deve indicare dati identificativi, categoria, classe e consistenza (cosa avvenuta nel caso di specie). Pertanto non sussisteva carenza di motivazione né omissione di pronuncia da parte della CTR; le doglianze relative alla mancata valutazione comparativa degli immobili limitrofi sono state rigettate perché la metodologia per gli immobili ordinari è comparativa e gli elementi strutturali non erano diversi rispetto alla precedente classificazione. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Richiamata rispetto alla censura processuale sul presunto introdursi di questioni nuove in appello; la Corte ricorda il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione e la necessità di allegare gli atti di merito per poter far controlli sul processo.
Decreto Legge 14 marzo 1998, n. 70
Riferito alla disciplina dell'estimo comparativo e alla possibilità di classamento per parificazione o integrazione del quadro tariffario qualora in un Comune manchi una specifica categoria; la Corte ammette tale procedura se correttamente motivata.
Regio Decreto n. 1142 del 1949
Richiamato nell'ambito delle regole estimative comparate per gli immobili ordinari; conferma che la metodologia comparativa è quella applicabile al classamento.
Legge n. 154 del 1988
Autorizza l'integrazione del quadro tariffario o il classamento per parificazione sulla base delle tariffe di categorie presenti in altri comuni della provincia quando manchi la categoria specifica; principio applicato dalla Corte per legittimare la procedura adottata dall'Ufficio.
Rilevato in relazione all'onere della prova: la Corte sottolinea che la ricorrente doveva fornire gli atti utili a dimostrare le proprie censure (es. atti di merito), non potendosi supplire tale omissione in cassazione.
Richiamata dalla ricorrente in ordine all'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte distingue i casi: quando la divergenza riguarda mera valutazione economica su fatti non contestati, la motivazione può essere sinteticamente rappresentata mediante i dati tecnici (categoria, classe, consistenza).
Invocata con riguardo ai principi di buona amministrazione e partecipazione; la Corte valuta che la procedura DOCFA è partecipativa e che gli elementi conosciuti o facilmente conoscibili per il contribuente possono soddisfare l'obbligo motivazionale, salvo che l'Ufficio abbia disatteso elementi fattuali specifici, nel qual caso deve motivare puntualmente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Citerato esclusivamente per gli effetti di contribuzione unificata in caso di soccombenza: la Corte dà atto dell'eventuale versamento supplementare a carico della ricorrente.
art. 112, art. 132, n.4, art. 384
Art.112/132 invocati dalla ricorrente per omessa pronuncia; la Corte ritenne assorbite tali questioni perché il dispositivo risultava conforme a diritto. Art.384 citato per affermare la conformità del dispositivo della CTR.
Massime di principio
- Se una procedura DOCFA porta a una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, è fondamentale distinguere se la divergenza riguarda elementi di fatto (non accettati dall'Ufficio) o solo una diversa valutazione economica degli stessi: nel primo caso l'Ufficio deve motivare puntualmente le discrepanze di fatto; nel secondo è sufficiente una motivazione anche sintetica con i dati identificativi e la nuova classificazione.
- Quando nel quadro tariffario comunale manca una categoria specifica, l'amministrazione può o integrare il quadro o procedere al classamento per parificazione utilizzando categorie analoghe di altri comuni della provincia, con motivazione coerente.
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: per contestare vizi processuali o di fatto occorre allegare e trascrivere gli atti di merito rilevanti; la mancata produzione rende inammissibili alcune censure.
- La metodologia corretta per il classamento degli immobili ordinari è quella comparativa; le visure di immobili limitrofi possono essere utili ma non sono decisive se gli elementi strutturali dell'immobile non risultano modificati.
- L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi catastali assume intensità variabile: maggiore quando l'Ufficio disattende elementi fattuali comunicati dal contribuente; più sintetica quando la differenza è di natura valutativa su elementi non contestati.
- Chi impugna atti di classamento dovrebbe documentare espressamente quali elementi fattuali specifici ritiene disattesi dall'Ufficio e produrre gli atti utili già nelle fasi di merito, per non vedere le censure ostacolate per carenza probatoria o di autosufficienza in Cassazione.
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