Sentenza del 30/10/2020 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione (avviso notificato il 19/01/2017) relativo alla successione dell'arch. G. M.: il ricorrente contestava l'inclusione nell'attivo ereditario di beni vincolati come "beni culturali" (esclusi dall'attivo), l'omessa motivazione dell'avviso (anche in tema di passività deducibili), l'errata applicazione delle norme del Testo Unico sulle successioni (in particolare la presunzione del 10% dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 9) e l'applicazione del D.Lgs. n.42/2004 per immobili di interesse storico-artistico. In corso di causa l'Agenzia ha proceduto ad annullamento in autotutela dell'avviso. In seguito il contribuente ha anche contestato il diniego dell'istanza di definizione agevolata.
La decisione
La Commissione Regionale ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse stato annullato in via di autotutela dall'Agenzia, con conseguente cessazione della materia del contendere, ma ha censurato l'Agenzia per non aver comunicato tale annullamento né al contribuente né all'organo giurisdizionale (richiamando il D.M. n.37/1997). Sulla base della giurisprudenza di legittimità e dell'interpretazione dell'art. 46 D.Lgs. 546/92 la CTR ha disposto la parziale accoglienza dell'appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle spese: ha condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Il ricorso principale relativo al merito dell'imposta non è stato deciso nel merito perché la pretesa è venuta meno in seguito all'annullamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (Codice del processo tributario), art. 46
La Commissione interpreta il terzo comma come consentire, quando l'Amministrazione annulla l'atto in autotutela a seguito dell'impugnazione, di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di condannare l'Ufficio al pagamento delle spese (soccombenza virtuale dell'Amministrazione), in linea con la giurisprudenza della Cassazione e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 274/2005.
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 15
Riferito dall'Ufficio in primo grado: il giudice tributario può disporre la compensazione delle spese valutando complessivamente la lite; la CTR però distingue i casi di annullamento in autotutela che giustificano la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese.
D.M. 37/1997, art. 4, comma 2
"Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto"
La CTR sottolinea l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare l'annullamento sia al contribuente sia al giudice; la mancata comunicazione è rilevante e giustifica la condanna dell'Ufficio alle spese.
D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 (Testo unico imposte sulle successioni), artt. 9 e 13
Art. 9 (presunzione del 10%) e art. 13 (documentazione per il riconoscimento di riduzioni per beni vincolati): richiamati dalle parti. La CTR evidenzia che la produzione della documentazione probatoria del vincolo culturale è onere del contribuente e che tale documentazione, prodotta in contenzioso, ha determinato l'annullamento in autotutela dell'avviso.
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 10
Usato dai ricorrenti per sostenere l'esclusione dei beni culturali dall'attivo ereditario; la questione ha effettivamente inciso sulla pretesa tributaria e sulla decisione dell'Ufficio di annullare l'atto.
Legge 1/6/1939 n. 1089
Riferimento normativo sul vincolo culturale; la presenza del vincolo (dichiarato e trascritto) è elemento che può escludere i beni dall'attivo ereditario e giustificare riduzioni/annullamento dell'avviso.
D.L. 23/10/2018 n. 119 (convertito L. 17/12/2018 n. 136), art. 6
Richiamato in relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti: la CTR e l'Amministrazione osservano che la definizione agevolata non si applica a controversie il cui oggetto sia esclusivamente la rifusione delle spese e che, in ogni caso, non sussiste materia definibile ove l'atto sia stato annullato.
Giurisprudenza citata (Corte Costituzionale n. 274/2005; Cassazione nn. 21380/2006, 8558/2015, 17312/2015, 22446/2016, 11456/2009; Cass. 21564/2013)
La CTR segue l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può giustificare la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese (soccombenza virtuale) e chiarisce i limiti della compensazione ope legis. Vengono richiamati anche principi relativi alla necessità di notificazione degli atti presupposti e al grado di motivazione richiesto negli atti impositivi.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla un atto impositivo in autotutela dopo che il contribuente ha proposto ricorso, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e, se l'annullamento è avvenuto per errori dell'Ufficio o per fatti emersi nel corso del processo, può condannare l'Amministrazione al rimborso delle spese (soccombenza virtuale).
- L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente l'annullamento dell'atto sia al contribuente sia all'organo giurisdizionale (D.M. 37/1997): la mancata comunicazione è rilevante e può aggravare la posizione dell'Ufficio (obbligo di rifondere le spese).
- La produzione in sede contenziosa di documentazione che prova l'esistenza di vincoli sui beni (es. vincoli culturali) può portare all'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione; tuttavia l'onere della produzione probatoria per ottenere riduzioni è in primo luogo del contribuente (nell'atto di dichiarazione), salvo acquisizioni d'ufficio previste dalla legge.
- La compensazione 'ope legis' delle spese prevista per la cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice, quando l'annullamento sia conseguenza di un vizio o di fatti che rendono l'atto illegittimo, di valutare la soccombenza virtuale e disporre la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese secondo le regole del processo tributario e la giurisprudenza della Cassazione.
- La definizione agevolata delle liti (DL 119/2018) non si applica automaticamente a tutte le controversie: non sono definibili, di regola, questioni attinenti esclusivamente alla rifusione delle spese e non vi è definizione se non sussiste materia oggetto di lite (ad esempio quando l'atto è già stato annullato).
- Gli avvisi di liquidazione devono essere motivati e autosufficienti quanto a elementi essenziali (an e quantum): la carenza di motivazione o la mancata indicazione dei criteri di liquidazione può essere censurata e ostacola il diritto di difesa del contribuente.
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