Sentenza del 30/10/2020 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Ancona
Riscossione. Iscrizione ipotecaria. Notifica effettuata via pec con formato pdf anziché p7m. Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria notificata dall'Agenzia, contestando la nullità della notificazione effettuata via PEC con file in formato PDF anziché in formato p7m (firma digitale), e denunciando inoltre la mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la mancata notificazione dell'intimazione di pagamento antecedente all'iscrizione e la mancata sottoscrizione delle cartelle/esattoriali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che la notificazione via PEC con file in formato PDF non sia nulla: il PDF offre garanzie di conformità analoghe al p7m e la resistente ha prodotto copia conforme all'originale cartaceo che corrisponde al PDF notificato. La conformità del PDF è quindi presunta salvo prova contraria, fino all'azione di querela di falso. Sono inoltre respinte le eccezioni relative alla mancata sottoscrizione delle cartelle, richiamando la giurisprudenza che esclude l'obbligo della sottoscrizione, e la mancata notifica preventiva, dovendosi rilevare che la comunicazione preventiva è stata comunque effettuata (atto n. 0037620180000031900, PEC 24/04/2018). Quanto all'asserita omissione dell'avviso di intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, la Commissione ha rilevato che la norma non si applica alla riscossione mediante ruoli e che l'obbligo dell'avviso di intimazione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata, non ogni atto collegato. Spese di giudizio compensate a favore dell'Agenzia per euro 600,00.
Norme richiamate
DPR 602/1973, art. 26
Consente la notificazione a mezzo PEC; la documentazione prodotta dall'Ente (metadati/atto) è idonea a dimostrare la regolare notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
DPR 602/1973, art. 50, comma 2
La norma che impone un avviso di intimazione prima dell'espropriazione, se entro un anno non è iniziata l'espropriazione, si applica al procedimento di espropriazione forzata e non alla riscossione mediante ruoli; quindi non obbliga alla notifica dell'avviso di intimazione per ogni atto funzionale all'espropriazione.
Cass. n. 9872 del 13.5.2016
Giurisprudenza di legittimità che esclude l'obbligo della sottoscrizione della cartella esattoriale.
Cass. n. 24018 del 24.11.2016
Conferma della non necessità della sottoscrizione della cartella esattoriale per la sua validità.
Cass. n. 4591 del 22.2.2017
Stabilisce che l'art. 50, comma 2, DPR 602/1973 non trova applicazione nell'ambito dell'esazione a mezzo ruoli, circoscrivendo l'obbligo di avviso di intimazione all'inizio dell'espropriazione.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di atti tributari con file in formato PDF è valida: il PDF può garantire la conformità all'originale come il p7m e la sua validità è presunta salvo prova contraria che richiede, in ultima istanza, la querela di falso.
- La semplice assenza dell'estensione p7m non determina automaticamente la nullità dell'atto notificato via PEC se è possibile dimostrare la corrispondenza tra il PDF notificato e l'originale prodotto dall'amministrazione.
- Chi intende contestare la conformità del documento notificato deve fornire elementi di prova idonei; per invalidare definitivamente il documento è necessaria la procedura di querela di falso o prove equivalenti.
- La mancata sottoscrizione delle cartelle esattoriali non costituisce, di per sé, motivo di nullità, alla luce della giurisprudenza consolidata.
- L'obbligo di notificare un avviso di intimazione ai sensi dell'art. 50, comma 2, DPR 602/1973 va interpretato limitatamente all'avvio dell'espropriazione forzata e non si applica automaticamente nell'ambito della riscossione mediante ruoli.
- In situazioni analoghe è prudente conservare sempre le evidenze telematiche (ricevute PEC, file notificati, copie conformi prodotte dall'ente, metadati) per poter documentare tempestivamente la regolarità della notificazione o, se si contesta, per sostenere l'eventuale prova di non conformità.
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