Sentenza del 30/10/2020 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - IRES- circolo ricreativo - agevolazione - attività senza scopo di lucro -dimostrazione -somministrazione di alimenti e bevande - attività commerciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento IRES per l'anno 2010 disconoscendo la natura di ente non commerciale del circolo e ricostruendo il reddito d'impresa. La questione centrale era se il circolo potesse beneficiare delle agevolazioni per enti non commerciali/associazioni di promozione sociale: in particolare se gli incassi riconducibili ad attività istituzionali (valore normale) fossero superiori ai ricavi da attività commerciali. Veniva altresì valutato se gli incassi da somministrazione di alimenti e bevande, pur decommercializzati ai sensi dell'art. 148, comma 5, TUIR per le APS, possano essere considerati come ricavi "istituzionali". La documentazione contabile ha evidenziato ricavi complessivi di euro 71.353,10, con corrispettivi da bar per euro 58.815,49 e da ristorante per euro 7.532,00, e senza incassi chiaramente identificabili come istituzionali; i verbali non documentavano programmi di attività istituzionali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il circolo non avesse dimostrato che il valore normale degli incassi relativi alle attività istituzionali fosse superiore ai ricavi provenienti da attività commerciali; ha affermato inoltre che gli incassi da somministrazione di alimenti e bevande, anche se decommercializzati ai sensi dell'art. 148, comma 5 TUIR, non possono essere considerati automaticamente come incassi istituzionali. Ha quindi confermato la ricostruzione del reddito e l'integrale fondatezza dell'avviso impugnato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, comma 2 (richiamato)
Art. 39, c.2 usato come base per la ricostruzione presuntiva del reddito d'impresa in mancanza di documentazione probatoria sufficiente
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La decommercializzazione delle somministrazioni per le associazioni di promozione sociale non implica che tali incassi siano considerati come "incassi istituzionali" ai fini della verifica del requisito di non commercialità; sono esenti/tassati diversamente ma non si confondono con i proventi delle attività istituzionali
Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Citata come possibile regime agevolato di tassazione richiamato dal contribuente; non sufficiente a dimostrare la prevalenza di attività istituzionali
Legge n. 383/2000
Riconoscimento come associazione di promozione sociale richiamato dal contribuente; tuttavia lo status formale non sostituisce la prova dell'effettiva prevalenza delle attività istituzionali sui ricavi commerciali
Decreto legislativo 31 dicembre 1992
Norma procedurale richiamata in tema di reclamo del contribuente avverso l'avviso di accertamento
Massime di principio
- Per mantenere lo status non commerciale/agevolato è necessario che il valore normale degli incassi riconducibili alle attività istituzionali sia superiore ai ricavi derivanti da attività commerciali: non basta la qualifica formale o l'affiliazione a un ente riconosciuto.
- I ricavi da somministrazione di alimenti e bevande, pur potendo essere decommercializzati ai sensi dell'art. 148, c.5 TUIR per le APS, NON devono essere considerati automaticamente come "incassi istituzionali" ai fini della verifica della prevalenza delle attività istituzionali.
- La documentazione probatoria è determinante: bisogna dimostrare in modo chiaro e separato gli incassi istituzionali (con valore normale) e quelli commerciali; verbali, programmi di attività, libro soci, rendiconti e registrazioni dei corrispettivi devono dimostrare la natura e la prevalenza delle attività.
- Se l'attività di bar/ristorazione assume rilievo economico significativo rispetto alle attività associative, l'ente rischia di perdere i benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali e di essere assoggettato a tassazione come impresa.
- In sede di contenzioso, l'assenza di costituzione della parte resistente in grado d'appello non preclude l'accoglimento dell'appello se gli elementi probatori comprovano la fondatezza dell'accertamento.
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