Sentenza del 30/10/2020 n. 68 - Comm. Trib. II grado di Trento
Reddito d'impresa delle persone fisiche - Accertamento - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo analitico-induttivo - Metodo induttivo puro - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'accertamento/rettifica delle dichiarazioni dei redditi per il reddito d'impresa, con contestazione del metodo usato dall'Ufficio (se analitico-extracontabile o metodo induttivo puro) e della sua legittimità rispetto alla attendibilità delle scritture contabili
La decisione
la sentenza ha confermato il discrimine tra i due metodi: quando le scritture contabili sono solo parzialmente inattendibili l'Ufficio deve comunque fare riferimento ai dati contabili e può integrare le lacune con presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (metodo analitico-extracontabile, art. 39, 1° comma, lett. d, DPR 600/1973); quando invece le indicazioni contabili sono tali da inficiare completamente l'attendibilità dei dati l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle scritture e determinare l'imponibile su elementi meramente indiziari anche se non idonei a costituire prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (metodo induttivo puro, art. 39, 2° comma DPR 600/1973 e art. 55, comma 2 DPR 633/1972). In sostanza la sentenza ha ritenuto legittima la determinazione operata dall'Ufficio nella misura in cui la scelta metodologica è motivata dalla valutazione della attendibilità delle scritture
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, primo comma, lett. d)
art. 39, primo comma, lett. d)
regola il metodo analitico-extracontabile: utilizzabile quando le scritture sono incompleti o inesatte ma non totalmente inattendibili; consente di integrare le scritture con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, secondo comma
autorizza il metodo induttivo puro quando le scritture sono così incomplete o false da risultare del tutto inattendibili, consentendo di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e di determinare il reddito sulla base di elementi indiziari
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2
prevede in ambito Iva la possibilità, in caso di inattendibilità delle scritture, di determinare l'imponibile con metodi induttivi analoghi a quanto previsto per l'imposta sul reddito
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
riguardano i requisiti delle prove presuntive in sede civile; la sentenza sottolinea che il metodo induttivo puro può fare ricorso a elementi indiziari che, pur non raggiungendo i requisiti della prova presuntiva civile, sono comunque utilizzabili dall'Ufficio fiscale per la determinazione dell'imponibile quando le scritture sono del tutto inattendibili
Massime di principio
- Distinguere sempre il grado di attendibilità delle scritture: se parziale, privilegiare il metodo analitico-extracontabile; se totale, il metodo induttivo puro può essere legittimo.
- L'Ufficio deve motivare la scelta del metodo: è necessario che risulti la valutazione sulla attendibilità (parziale vs totale) delle scritture contabili.
- Nel metodo analitico-extracontabile l'accertamento si fonda sui dati contabili integrati con presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti; tali presunzioni devono essere articolate e specifiche.
- Nel metodo induttivo puro l'Ufficio può determinare il reddito sulla base di elementi meramente indiziari anche se non idonei a costituire prova presuntiva civile, purché sussista l'impossibilità o l'inattendibilità delle scritture.
- Per il contribuente: conservare e produrre documentazione extracontabile significativa e argomentare specificamente la attendibilità delle scritture contabili; contestare la motivazione dell'Ufficio sulla presunta inattendibilità se carente.
- In sede di giudizio tributario il controllo riguarda sia la correttezza dell'applicazione della normativa sia la congruenza e la motivazione della valutazione sulla attendibilità delle scritture; l'assenza di adeguata motivazione può favorire il contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 ott 2020Sentenza del 30/10/2020 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 30 ott 2020Sentenza del 30/10/2020 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 30 ott 2020Sentenza del 30/10/2020 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 30 ott 2020Sentenza del 30/10/2020 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 30 ott 2020Sentenza del 30/10/2020 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 30 ott 2020Sentenza del 30/10/2020 n. 2493 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →