Cassazione Civile, Ordinanza n. 05430/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio aveva contestato, da un lato, la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA connessi a una fattura emessa da una società terza per un'operazione ritenuta oggettivamente inesistente; dall'altro, l'indeducibilità dei costi relativi a un contratto di stock lending stipulato con una controparte estera, ritenuto nullo per difetto di causa meritevole di tutela, in quanto privo di reale alea e finalizzato a conseguire un indebito risparmio fiscale. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sostenva che l'Amministrazione non avesse provato l'inesistenza dell'operazione con la società terza. Con il secondo motivo lamentava la mancata considerazione della documentazione prodotta. Con il terzo motivo contestava la ritenuta indeducibilità dei costi dell'operazione e l'omessa valorizzazione della disciplina fiscale invocata. Con il quarto motivo censurava l'applicazione delle sanzioni senza prova di dolo o colpa. Con il quinto motivo contestava la nullità del contratto di stock lending per difetto di causa, sostenendo che si trattasse di operazione speculativa lecita e aleatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché l'Ufficio aveva fornito un solido quadro indiziario, grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare presuntivamente l'oggettiva inesistenza dell'operazione, mentre la contribuente non aveva fornito prova contraria né adeguatamente documentato i rapporti economici dedotti. Ha inoltre dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il motivo relativo ai costi non considerati, rilevando sia il difetto di specifica deduzione nei gradi di merito sia il principio per cui, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sul contribuente provare la fittizietà dei componenti negativi. Anche il motivo sulle sanzioni è stato ritenuto inammissibile e infondato, poiché, una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente e non occorre una autonoma prova della colpa dell'Ufficio. Quanto al contratto di stock lending, la Corte ha condiviso la valutazione della CTR sulla mancanza di aleatorietà e sulla finalizzazione esclusiva al risparmio fiscale, affermando la nullità del negozio per difetto di causa meritevole di tutela e, conseguentemente, l'indeducibilità dei costi. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per tutti i motivi di ricorso come violazione di legge.
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla contestazione dell'accertamento e del regime probatorio delle operazioni ritenute fittizie.
Richiamati per il riparto dell'onere della prova e per il valore delle presunzioni semplici nel dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la detraibilità dell'IVA, ma la Corte ha applicato il principio opposto in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato sia per la deducibilità dei costi sia per l'indeducibilità dei componenti negativi in operazioni fittizie.
art. 8, commi 1 e 2, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
Richiamato con riferimento alla deducibilità dei costi in operazioni oggettivamente inesistenti e al limite dell'ammontare non ammesso in deduzione.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della deduzione dei costi, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato con riferimento alle sanzioni, ma la Corte ha affermato che, una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, non è necessario dimostrare la mala fede del contribuente.
Richiamati in tema di validità del contratto di stock lending e di nullità per difetto di causa.
art. 100, comma 4, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in relazione alla disciplina fiscale dell'operazione di stock lending.
art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo in relazione alla deducibilità dei costi dell'operazione.
art. 109, comma 8, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla Corte come norma che, in ogni caso, può portare all'indeducibilità della commissione nei casi esaminati dalla giurisprudenza precedente.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte sui redditi, quando l'Amministrazione finanziaria dimostri anche mediante presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza del rapporto e dei correlati costi dedotti, non essendo sufficiente la mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'utilizzo di mezzi di pagamento apparentemente ordinari.
- Un quadro indiziario composto da plurimi elementi convergenti, come la natura di cartiera del fornitore, l'assenza di dichiarazioni fiscali, la mancanza di rapporti organici del soggetto che riceve i pagamenti, il notevole ritardo nella fatturazione e l'assenza di documentazione del rapporto, può integrare prova presuntiva sufficiente dell'inesistenza oggettiva dell'operazione.
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che voglia dedurre costi o detrarre IVA deve fornire prova contraria specifica e documentata; la sola allegazione di documenti formalmente regolari non supera il valore degli indizi raccolti dall'Ufficio.
- Per le sanzioni tributarie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, una volta accertata l'assenza dell'operazione non è configurabile la buona fede del contribuente, poiché egli è il soggetto che conosce se e in quale misura la prestazione sia stata realmente ricevuta.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono l'omesso esame di documenti o questioni non adeguatamente coltivate nei gradi di merito sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente quando e come le abbia dedotte in precedenza.
- Il contratto di stock lending, quale contratto atipico e potenzialmente aleatorio, è valido solo se l'alea sia effettiva e la causa perseguita sia meritevole di tutela; se l'assetto negoziale è integralmente controllato da una parte e l'operazione è finalizzata esclusivamente a ottenere un indebito risparmio fiscale, il negozio è nullo per difetto di causa.
- Quando l'operazione di stock lending è priva del carattere essenziale dell'aleatorietà e l'utilità economica per il contribuente è solo fiscale, i costi connessi risultano indeducibili.
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