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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37758/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2005 in materia di IRPEF, IRAP e IVA, fondati dall’Ufficio sull’antieconomicità della gestione e su una percentuale di ricarico ritenuta incongrua rispetto a quella dichiarata. Il giudice di appello ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo non convincente la giustificazione offerta dal contribuente sul modesto margine di ricarico e sulla conseguente apparente antieconomicità dell’attività. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali e tributarie sostanziali e delle presunzioni semplici, sostenendo che il mero scostamento dai dati ritenuti normali o dagli studi di settore non bastasse a legittimare l’accertamento induttivo; 2) violazione delle norme sull’onere della prova, assumendo che la CTR avesse invertito l’onere probatorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, senza però specificarlo; 4) omesso esame della pretesa duplicazione degli avvisi di accertamento, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata su tale circostanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili, oltre che comunque infondati, il terzo e il quarto. Ha affermato che, una volta contestata l’antieconomicità della gestione, grava sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione plausibile e che, in difetto, è legittimo l’accertamento analitico-induttivo ai sensi delle norme tributarie richiamate. Ha inoltre chiarito che gli studi di settore, nel caso concreto, erano stati utilizzati solo come elemento indiziario per valutare la normalità dei ricavi, e non come base esclusiva dell’accertamento. Quanto ai motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., il terzo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, in ogni caso, infondato perché la sentenza di merito dava conto dei due avvisi di accertamento e non risultava provata la denunciata duplicazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l’accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la Corte ne conferma l’applicabilità in presenza di antieconomicità della gestione.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte non ne trae una regola diversa da quella già ricavata in materia di accertamento presuntivo.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse come base dell’accertamento tributario se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il contribuente deve poi offrire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici dell’Ufficio sono sufficienti a fondare l’accertamento se gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle prima di esaminare la prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria dei fatti posti a base dell’accertamento grava sul contribuente una volta che l’Amministrazione abbia allegato elementi presuntivi idonei.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l’IVA l’inesistenza di passività o le false indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla Corte solo come norma di rinvio alla disciplina dell’accertamento per soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i primi due motivi; la Corte distingue tra violazione di legge e contestazione dell’accertamento in fatto, che non è veicolabile con questo vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    I motivi fondati su omesso esame sono inammissibili se non indicano specificamente il fatto decisivo asseritamente trascurato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menzionato per la memoria depositata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, quando l’Amministrazione contesta l’antieconomicità della gestione, il contribuente ha l’onere di fornire una spiegazione plausibile e documentata della propria condotta; in mancanza, l’accertamento analitico-induttivo è legittimo.
  • L’accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle complessivamente e solo dopo passare alla prova contraria del contribuente.
  • Lo scostamento dai ricavi ritenuti normali o dai parametri/studi di settore non opera automaticamente come prova piena, ma può assumere valore indiziario nell’ambito di un più ampio quadro presuntivo.
  • In cassazione, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non individua in modo specifico il fatto asseritamente trascurato.
  • La censura per omesso esame o duplicazione di atti è inammissibile per difetto di specificità se gli atti o gli avvisi denunciati non sono trascritti o allegati in modo tale da consentire il controllo della Corte.
  • Non è configurabile un vizio di violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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