Cassazione Civile, Ordinanza n. 18706/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione dei redditi, con cui l'Ufficio ha recuperato un credito d'imposta per ricerca e sviluppo indicato dalla società nel quadro RU. La società sosteneva di aver rispettato le condizioni previste dalla disciplina agevolativa per gli investimenti avviati prima del 28 novembre 2008, avendo indicato i costi nelle dichiarazioni e trasmesso il formulario richiesto, e di aver poi utilizzato nel 2011 in compensazione solo il 47,53% del credito maturato, per euro 54.834. Nel primo giudizio di merito la CTP aveva annullato la cartella; in appello la CTR aveva in parte riformato la decisione. La società propose quindi ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) erronea quantificazione del credito e travisamento dei fatti documentali; 2) violazione delle norme che consentivano la compensazione nel 2011 nella misura del 47,53% del credito maturato negli anni 2008 e 2009; 3) illegittimità del recupero tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'incertezza applicativa delle istruzioni di compilazione della dichiarazione 2010. Parallelamente, la società aveva impugnato la sentenza d'appello con revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., ma la CTR aveva rigettato la revocazione; contro tale sentenza la società proponeva un ulteriore ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di revocazione avesse omesso di rilevare un errore di fatto sul calcolo del credito. L'Agenzia proponeva anche ricorso incidentale sulla motivazione relativa alla non debenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Sul ricorso avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione ha cassato senza rinvio la decisione, rilevando d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per revocazione: il vizio denunciato non era un errore di fatto revocatorio, ma un error in iudicando concernente la determinazione dell'ammontare del credito, tema già controverso e oggetto della decisione di merito. Sul ricorso principale avverso la sentenza d'appello ha rigettato il terzo motivo, ritenendo legittimo il recupero del credito mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis, e ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di decisività e di interesse. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva travisato gli atti processuali e quantificato in modo incompatibile con la documentazione sia il credito maturato sia quello effettivamente utilizzato; perciò ha cassato con rinvio la sentenza d'appello su tali punti. Ha accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia sul capo relativo alle sanzioni, osservando che la motivazione della CTR sulle obiettive difficoltà interpretative era apodittica e che, se in rinvio residuerà anche solo parzialmente la pretesa fiscale, il giudice dovrà motivare specificamente sull'eventuale non debenza delle sanzioni. Spese compensate per il giudizio sul ricorso relativo alla revocazione; rinvio al giudice di merito per il resto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
"controllo automatizzato"
Il recupero del credito d'imposta era legittimamente effettuato tramite controllo automatizzato quando il disconoscimento deriva da elementi risultanti dalla dichiarazione e dagli atti, anche se collegato a profili formali di compilazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base del controllo automatizzato anche in materia IVA, nel medesimo sistema di riscontro automatico delle dichiarazioni.
art. 1, commi 280-283, legge n. 296/2006
Costituisce la fonte del credito d'imposta per ricerca e sviluppo oggetto della controversia.
art. 5 d.m. 28 marzo 2008, n. 76
Per fruire del credito l'impresa doveva indicare nella dichiarazione il prospetto dei costi; la Corte richiama tale disciplina nel valutare la spettanza e l'utilizzo del beneficio.
Giustifica la riunione dei ricorsi connessi nel simultaneus processus.
L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o provato, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione; non può riguardare un errore di valutazione o di giudizio su fatti controversi.
Se il ricorso per revocazione era inammissibile, il relativo giudizio non poteva essere proposto; la Cassazione può cassare senza rinvio.
La mera evocazione della norma non basta senza spiegare in concreto il contrasto della cartella con il parametro normativo.
art. 10, comma 3, legge n. 212/2000
Le obiettive incertezze normative possono incidere sulle sanzioni, non sull'obbligo tributario principale.
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie e, nel giudizio di revocazione, per la dedotta omissione/errore della CTR.
La censura di omessa pronuncia richiede che sia indicato l'effettivo interesse leso e il risultato utile che sarebbe derivato dalla decisione sul punto.
La Corte censura il travisamento degli atti e delle prove documentali da parte del giudice di merito.
art. 29, comma 2, d.l. n. 185/2008
Invocato dalla parte per sostenere la legittimità della compensazione del credito nella percentuale del 47,53%.
art. 2, comma 236, legge n. 191/2009
Invocato dalla parte per sostenere che nel 2011 fosse utilizzabile solo una quota percentuale del credito maturato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto storico incontestato o positivamente provato; non ricorre quando la censura investe la valutazione giuridica o la quantificazione di un credito su fatti già controversi in causa.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la carenza dei requisiti di ammissibilità del giudizio di revocazione e, in tal caso, cassare senza rinvio la sentenza che abbia deciso nel merito su un rimedio non proponibile.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è legittimo quando il recupero deriva dal riscontro delle dichiarazioni e degli elementi già disponibili all'Amministrazione, anche se il disconoscimento del credito è fondato su irregolarità formali di compilazione.
- L'assenza di chiarezza normativa o delle istruzioni dichiarative non esonera dal pagamento dell'imposta, ma può al più rilevare ai fini dell'esclusione delle sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti e la motivazione sia adeguata.
- Il travisamento della prova è censurabile solo quando il giudice utilizzi un'informazione probatoria diversa o inconciliabile con quella risultante dagli atti; se invece sbaglia nel ricostruire l'ammontare di un credito rispetto a documenti che ne sono parte, il vizio attiene al merito e non alla revocazione.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la parte non spiega quale utilità concreta avrebbe ottenuto da una decisione sul punto non esaminato e se la questione non era decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
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