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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04375/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, notificato nel 2017, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi accertati con metodo analitico-induttivo sulla base di movimentazioni bancarie e di elementi emersi in una verifica fiscale. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, sostenendo che la CTR aveva liquidato l'eccezione di decadenza dall'azione accertatrice limitandosi ad affermare l'esistenza di una denuncia penale, senza confrontarsi con il rilievo che la denuncia richiamata riguardava condotte diverse da quelle poste a base dell'avviso e, comunque, non integrava un illecito penale per la nuova pretesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio del termine di accertamento non poteva operare perché la denuncia penale specificamente riferibile alla ripresa a tassazione sarebbe stata trasmessa solo con il PVC del 9 novembre 2016, dunque dopo la scadenza del termine ordinario per il periodo d'imposta 2008. Prima dell'esame dei motivi, il ricorrente aveva anche chiesto l'estinzione del giudizio per rottamazione del carico, ma la Corte ha rilevato che non era provata la corrispondenza tra l'atto impugnato e quelli inseriti nella definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha respinto il tentativo del ricorrente di ottenere l'estinzione del giudizio per rottamazione, perché non risultava dimostrata la corrispondenza tra l'avviso oggetto del giudizio e gli atti indicati nella documentazione depositata. Ha poi rigettato entrambi i motivi di ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la motivazione della CTR non era apparente, poiché la sentenza d'appello aveva comunque espresso, sia pure in forma sintetica, la ratio decidendi: la denuncia penale all'autorità giudiziaria era stata ritenuta sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulla decadenza dall'accertamento, osservando che, per l'epoca rilevante, il raddoppio dei termini operava quando la violazione comportava obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. 74/2000, e che la circostanza che l'avviso si fondasse poi su elementi fiscalmente rilevanti ma non penalmente sanzionabili non faceva venire meno, a posteriori, i presupposti originari del raddoppio. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il procedimento di accertamento tributario ha ad oggetto la complessiva posizione fiscale e segue un percorso autonomo rispetto alla verifica della responsabilità penale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del contribuente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente è denunciabile come error in procedendo quando la sentenza sia priva di motivazione reale o contenga argomentazioni obiettivamente incomprensibili.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza ricorre solo in caso di assenza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il requisito motivazionale della sentenza segue gli stessi canoni minimi di esistenza e intelligibilità della motivazione.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Per il periodo d'imposta considerato si applica il regime del raddoppio dei termini in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per reati tributari, salvo che la denuncia sia stata presentata o trasmessa oltre il termine ordinario.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972

    La disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento IVA segue la medesima logica di collegamento con l'obbligo di denuncia penale e con i limiti temporali previsti dalla legge.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Nella formulazione applicabile dopo la riforma richiamata dalla Corte, il termine ordinario di accertamento è di quattro anni, raddoppiabile in presenza dei presupposti penali previsti dalla norma.

  • art. 1, commi 130-132, l. 208/2015

    La Corte lo richiama per individuare il testo applicabile ratione temporis alla disciplina del raddoppio dei termini, precisando la scansione tra termine ordinario, presupposto penale e limite della tempestività della denuncia.

  • art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini è collegato all'insorgenza dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria previsto da questa disposizione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È il catalogo dei reati tributari la cui emersione può attivare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    La soccombenza del ricorrente consente la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non esaustiva.
  • Nel processo tributario, la validità del raddoppio dei termini di accertamento va verificata con riferimento alla sussistenza originaria dell'obbligo di denuncia per reati tributari e alla tempestività della denuncia rispetto al termine ordinario.
  • Ai fini del raddoppio dei termini, non è necessario che l'atto impositivo finale si fondi su condotte penalmente rilevanti in senso stretto: basta che, all'origine dell'attività accertativa, vi siano fatti che integrano l'obbligo di denuncia.
  • L'eventuale evoluzione dell'istruttoria fiscale, che conduca a rilievi non penalmente sanzionabili, non elimina retroattivamente i presupposti del raddoppio dei termini se questi erano presenti al momento in cui l'amministrazione ha attivato la procedura.
  • L'accertamento tributario ha ad oggetto la complessiva posizione fiscale del contribuente e procede autonomamente rispetto alla verifica della responsabilità penale, sicché l'esito penale o la qualificazione penale dei singoli rilievi non condiziona automaticamente la validità dell'accertamento.
  • Chi contesta il raddoppio dei termini deve allegare e dimostrare che la denuncia sia stata tardiva o meramente strumentale, non essendo sufficiente affermare che l'avviso finale concerne violazioni diverse da quelle inizialmente segnalate alle autorità penali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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