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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16118/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’emissione di una cartella di pagamento con cui l’Ufficio ha recuperato la differenza tra quanto versato dalla contribuente a titolo di imposta sostitutiva per l’affrancamento delle differenze tra valori civili e fiscali e quanto ritenuto dovuto sull’originaria base imponibile, comprensiva anche dei valori riferibili a due immobili ceduti nel c.d. periodo di sorveglianza. La società sosteneva di avere legittimamente ridotto le rate successive dell’imposta sostitutiva in proporzione alla parte di imponibile venuta meno per effetto delle cessioni; sia la CTP sia la CTR hanno accolto la tesi della contribuente, valorizzando la documentazione prodotta e ritenendo provata l’incidenza dei beni ceduti sulla base imponibile e sulla quantificazione delle rate. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r. nel testo anteriore alla l. n. 244/2007, dell’art. 1, comma 48, l. n. 244/2007 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la contribuente non aveva provato in modo analitico che i due immobili alienati fossero compresi nell’imponibile riallineato e che la determinazione per categorie di beni impedisse di scorporare la quota riferibile ai cespiti ceduti. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse compiuto una completa analisi delle allegazioni sull’entità della base imponibile e sulla sua successiva riduzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’operatività della preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, non superata dalla ricorrente con l’indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto al motivo di violazione di legge, la Corte ha osservato che il prospetto EC e la disciplina attuativa consentivano anche un’aggregazione per categorie di beni, sicché non era fondato l’assunto secondo cui fosse necessaria sempre un’indicazione analitica dei singoli cespiti; ha però precisato che restava comunque necessario dimostrare, in sede di controllo o nel giudizio, l’esatta quantificazione delle rate dopo le alienazioni. Tale accertamento, tuttavia, era stato svolto dalla CTR in punto di fatto, avendo questa ritenuto che il valore indicato in dichiarazione corrispondesse al dettaglio prodotto e che la contribuente avesse dimostrato la formazione delle eccedenze relative ai due immobili. Poiché la censura mirava in sostanza a sovvertire tale valutazione fattuale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge e ha confermato l’inammissibilità del ricorso, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.)

    testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 244 del 2007

    La norma, nel regime previgente, consentiva la deduzione extracontabile di ammortamenti e accantonamenti a condizione dell’indicazione in un apposito prospetto; nel caso deciso, la Corte ha escluso che imponesse necessariamente un dettaglio analitico per ciascun singolo bene, essendo compatibile anche una rilevazione per categorie.

  • art. 1, comma 48, L. n. 244/2007

    finalizzato all'affrancamento delle differenze tra valori civili e fiscali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva sull'eccedenza

    La disposizione consente il riallineamento dei valori civili e fiscali mediante imposta sostitutiva; la Corte ha ritenuto che, in caso di cessione di beni nel periodo di sorveglianza, occorra verificare in fatto l’esatta riduzione della base imponibile e delle rate dovute.

  • d.m. 3 marzo 2008, art. 1, comma 2

    disciplina le modalità per l'applicazione dell'imposta sostitutiva

    La disciplina attuativa consente l’opzione anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti ai righi delle sezioni del quadro EC.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancata prova dei presupposti della riduzione della base imponibile; la Corte ha ritenuto che la doglianza, per come formulata, si risolvesse in un riesame del fatto non consentito in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, mirava a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado e la ricorrente non aveva superato la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    Individua l’ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme richiamata dalla Corte.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto delle due decisioni, superando la preclusione della c.d. doppia conforme.
  • La doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’etichetta della violazione normativa, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la disciplina fiscale consente la rilevazione per categorie o classi di beni, non può pretendersi, in via generale, una necessaria indicazione per singolo cespite se la norma o il modello dichiarativo non la impongono espressamente; resta però necessario provare, in concreto, l’esatta incidenza delle cessioni sulla base imponibile e sulle rate dell’imposta.
  • La verifica della riduzione della base imponibile conseguente alla cessione di beni nel periodo di sorveglianza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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