Cassazione Civile, Ordinanza n. 21784/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con cui l’Ufficio rideterminava i tributi dovuti, chiedeva interessi e irrogava sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo violato l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e insussistente la pretesa nel merito. L’Amministrazione aveva appellato e la CTR aveva accolto l’appello solo per i rilievi ai fini delle imposte reddituali, rigettandolo nel resto. In Cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 12 L. 212/2000 per non avere la CTR dichiarato la nullità totale dell’atto, limitandola invece alla sola IVA. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale con un unico motivo, lamentando violazione delle norme processuali e sostanziali perché la CTR non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva superata la c.d. prova di resistenza, né avrebbe dato conto della documentazione esaminata.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che la tutela rafforzata del contraddittorio endoprocedimentale prevista dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e comporta la nullità dell’atto emesso ante tempus anche per tributi armonizzati, senza necessità di prova di resistenza; la prova di resistenza rileva invece negli accertamenti a tavolino e, comunque, solo con riguardo a tributi armonizzati come l’IVA. Ne consegue che non si può estendere la nullità anche alle riprese relative a imposte reddituali non armonizzate sulla base del superamento della prova di resistenza. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, pur sinteticamente, desse conto della valutazione della documentazione prodotta e della verifica della prova di resistenza, e ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, non potendo la Cassazione riesaminare il merito o sostituirsi al giudice di appello nella valutazione delle prove. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente impone il contraddittorio endoprocedimentale e, se l’atto è emesso ante tempus, ne determina la nullità senza necessità di prova di resistenza, anche per tributi armonizzati
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del controllo logico-giuridico, senza riesame del merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, dedotta nel ricorso incidentale
richiamato insieme alle norme processuali come parametro della dedotta violazione da parte della CTR
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie invocata nel ricorso incidentale
richiamato quale parametro del requisito della motivazione della sentenza
richiamato nel contesto della dedotta insufficienza motivazionale
richiamato nel ricorso incidentale come norma sostanziale riferita alla pretesa fiscale
richiamato come norma sull’onere della prova nel contestare la valutazione della CTR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nei casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, opera in via diretta ex ante e non richiede la prova di resistenza, anche quando l’accertamento riguardi tributi armonizzati.
- La prova di resistenza rileva solo per gli accertamenti a tavolino e, comunque, con riferimento ai tributi armonizzati; non può essere estesa alle riprese relative a imposte non armonizzate per ampliare oltre il sistema la tutela del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio motivazionale non consente un nuovo esame del merito o delle prove, ma soltanto il controllo della coerenza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
- Una motivazione sintetica può essere sufficiente in cassazione se dà conto, sia pure in forma concisa, delle ragioni della decisione e dell’esame degli elementi documentali decisivi.
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