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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24923/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società che commercia autovetture. L'Ufficio contestava: a) l'indebita deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi collegati a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; b) la conseguente indebita detrazione IVA; c) l'illegittima applicazione del regime del margine sulle vendite di autovetture, anziché del regime ordinario. La CTR aveva respinto sia l'appello principale della società sia quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo, sul punto dei costi, che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere di provare l'inesistenza/deduzione indebita, e sul regime del margine che la società non avesse fornito prova idonea dell'erroneità delle risultanze della G.d.F. e della documentazione estera richiamata. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 75 e 109 TUIR e dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012, sostenendo che l'onere di provare i requisiti di deducibilità dei costi gravasse sulla contribuente; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per mancato prudente apprezzamento delle prove circa la carenza di tali requisiti. La società resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale ex art. 36 d.l. n. 41/1995 conv. in l. n. 85/1995, contestando l'accertamento di falsità dei contratti di acquisto e l'affermazione della non applicabilità del regime del margine, sostenendo che la documentazione tedesca e le risposte della Procura di Bonn non consentivano di individuare con certezza gli effettivi cedenti e che i dati raccolti erano equivoci e fondati su dichiarazioni di terzi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al merito del ricorso principale, la Corte ha affermato che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi richiede comunque la prova, da parte del contribuente, dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, nonché dell'assenza di diretta riferibilità a beni o servizi utilizzati per commettere un delitto non colposo; la sentenza di merito era errata perché aveva addossato all'Amministrazione un onere probatorio non suo e aveva omesso qualsiasi verifica su tali requisiti. Il ricorso incidentale è stato ritenuto infondato/inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • artt. 75 e 109 TUIR

    I costi sono deducibili solo se risultano rispettati i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina tributaria; la prova di tali requisiti grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesta la deducibilità.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012

    È richiamato come jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, purché sussistano i requisiti sostanziali di legge.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    Consente la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, anche in presenza di consapevolezza della frode, salvo contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e salvo il caso di beni o servizi usati per delitti non colposi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale non era pertinente a una reale violazione delle regole di valutazione della prova, ma tendeva a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione prova l'inesistenza delle operazioni con presunzioni, il contribuente prova l'effettività e i requisiti dei costi e dell'IVA detratta.

  • art. 36 d.l. n. 41/1995 conv. in l. n. 85/1995

    Il motivo incidentale sul regime del margine è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un errore di interpretazione della norma, ma contestava la valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In materia di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità non deriva dalla sola esibizione delle fatture o dalla regolarità formale della contabilità, ma richiede la prova da parte del contribuente dei requisiti sostanziali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta operazioni inesistenti, può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta formulata la contestazione, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettività delle operazioni e della sussistenza dei requisiti per la deduzione dei costi e per la detrazione IVA.
  • Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se si denuncia un errore nell'interpretazione o nella sussunzione della fattispecie astratta; non è consentito, sotto tale veste, chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La deducibilità dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa anche se l'acquirente era consapevole della frode, ma resta esclusa quando manchino i requisiti sostanziali richiesti dalla legge o i costi siano riferiti a beni o servizi impiegati per la commissione di un delitto non colposo.
  • Nelle controversie sul regime del margine IVA, la mera regolarità formale della documentazione non basta: occorre verificare in concreto se il cedente abbia definitivamente assolto l'imposta e se il cessionario abbia effettuato le necessarie verifiche, ma la contestazione in cassazione non può risolversi in una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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