Cassazione Civile, Ordinanza n. 25670/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2005 al 2013, deducendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione in ragione della natura dell'attività svolta come promotore finanziario e del ruolo della collaborazione del coniuge nell'ambito di un'impresa familiare. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la corresponsione alla moglie del 49% dei compensi non bastasse a integrare il presupposto impositivo, perché l'apporto familiare sarebbe rimasto ancillare e non idoneo a incrementare il fatturato in modo rilevante. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3, e dell'art. 2967 c.c., per avere la CTR escluso l'autonoma organizzazione nonostante l'effettivo e continuativo apporto della moglie, remunerato nella misura massima del 49%; 2) violazione dell'art. 230-bis c.c. e dell'art. 5 TUIR, per avere la CTR disatteso la presunzione secondo cui la quota di partecipazione agli utili dell'impresa familiare rispecchia quantità e qualità del lavoro prestato, senza prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati. Ha affermato che, in materia di IRAP, la posizione del promotore finanziario richiede una valutazione concreta degli elementi fattuali, poiché l'attività può assumere connotati diversi; inoltre, nell'impresa familiare il giudice di merito deve verificare in concreto la natura dell'apporto del collaboratore, senza presumere che sia meramente esecutivo, e tenendo conto che la collaborazione può integrare un quid pluris idoneo a rivelare il presupposto impositivo. Poiché la CTR aveva escluso l'autonoma organizzazione senza specifica indagine, solo valorizzando la peculiarità dell'attività svolta e ignorando il dato della remunerazione al 49% della moglie, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato solo per affermare la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19 e quindi la tempestività del ricorso.
Richiamato solo per la sospensione dei termini processuali nel periodo indicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997
Richiamati per sostenere che la CTR avrebbe erroneamente escluso il presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione.
Richiamato nel ricorso quale norma sull'onere della prova, per censurare la decisione di merito che avrebbe escluso l'imposta senza adeguata prova contraria.
Richiamato per contestare la mancata applicazione della disciplina dell'impresa familiare e della presunzione relativa alla quota di partecipazione agli utili in rapporto al lavoro prestato.
Richiamato per sostenere che la quota di partecipazione agli utili dell'impresa familiare riflette quantità e qualità del lavoro svolto.
Richiamato per evidenziare che il promotore finanziario può operare in forme diverse (dipendente, agente o mandatario), con conseguenze differenti ai fini IRAP.
Massime di principio
- In materia di IRAP, l'attività del promotore finanziario non è automaticamente soggetta a imposta: occorre una valutazione concreta della fattispecie per verificare se l'attività sia svolta come lavoro subordinato, lavoro autonomo con autonoma organizzazione o attività d'impresa.
- Nell'impresa familiare, la sola attribuzione al collaboratore di una quota elevata di reddito o di utili può costituire un indice rilevante del contributo lavorativo effettivo, ma il giudice deve verificare in concreto la natura dell'apporto e non può escludere o affermare il presupposto impositivo senza specifica indagine.
- Ai fini dell'IRAP, la collaborazione del familiare può integrare un quid pluris organizzativo idoneo a produrre valore aggiunto rispetto al solo apporto personale del titolare; quindi il giudice di merito deve accertare se il contributo sia meramente esecutivo oppure espressivo di autonoma organizzazione.
- La motivazione che esclude l'autonoma organizzazione deve confrontarsi con gli elementi fattuali della collaborazione familiare e non può limitarsi alla peculiarità astratta dell'attività svolta dal professionista o promotore.
- Quando il contribuente alleghi l'assenza del presupposto IRAP, la decisione deve fondarsi su una verifica concreta dei fatti rilevanti e della ripartizione dell'onere probatorio, non su presunzioni apodittiche sulla natura ancillare dell'apporto del collaboratore.
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