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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33314/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2013: uno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per imposta unica sulle scommesse e uno dell’Agenzia delle Entrate per recupero a tassazione ai fini IRPEF di maggior reddito. Gli atti traevano origine da un PVC della Guardia di Finanza, formatosi in indagini su una società estera operante nel betting online, rispetto alla quale il contribuente era stato indicato come soggetto della rete di raccolta scommesse in Italia e, quindi, come coobbligato/soggetto collegato alla stabile organizzazione. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma in appello gli Uffici avevano ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità degli avvisi per difetto di motivazione e motivazione per relationem senza accesso agli atti richiamati; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente; 3) nullità/inesistenza della notifica via PEC e irregolarità della notifica cartacea dell’atto dell’Agenzia delle Entrate; 4) omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione della documentazione e la determinazione dell’aggio/base imponibile, sostenendo l’assenza di prova del rapporto economico con il bookmaker estero.

La decisione

La Corte ha distinto i due avvisi. Quanto all’avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’imposta unica sulle scommesse, ha dichiarato il giudizio estinto ai sensi dell’art. 1, comma 198, L. 197/2022, rilevando che la società estera obbligata principale aveva aderito alla definizione agevolata e che, per effetto dell’estensione soggettiva del comma 202, la definizione si estendeva anche al coobbligato. Quanto all’avviso dell’Agenzia delle Entrate per il recupero IRPEF, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione perché gli atti richiamati erano stati notificati e resi accessibili, sufficiente la motivazione per relationem; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sul contraddittorio perché la questione non risultava trattata e, in ogni caso, si trattava di accertamento "a tavolino"; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla notifica perché non devoluto nei gradi di merito e, comunque, non incidente sulla conoscibilità dell’atto; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché volto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio. Le spese sono state regolate in modo differenziato tra la parte estinta e la parte rigettata, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate per la porzione non estinta.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato per la motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem su atti richiamati e conosciuti dal destinatario.

  • art. 42 DPR 600/73

    Richiamato in tema di motivazione dell’avviso di accertamento; non è stata ravvisata nullità per difetto di motivazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato come norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari; la Corte ha escluso una lesione del diritto di difesa.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Ritenuto applicabile solo alle verifiche con accesso/ispezione nei locali del contribuente; non opera nell’accertamento "a tavolino".

  • art. 24 D.lgs. 82/2005

    Invocato per contestare la notifica via PEC; la censura è stata dichiarata inammissibile e, comunque, non decisiva ai fini della validità dell’atto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione delle prove.

  • art. 1, comma 198, L. 197/2022

    Prevede la definizione agevolata della lite che comporta l’estinzione del giudizio per il relativo avviso.

  • art. 1, comma 202, L. 197/2022

    Stabilisce l’estensione soggettiva degli effetti della definizione al coobbligato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima quando gli atti richiamati siano stati portati a conoscenza del contribuente o comunque resi accessibili, così da consentirgli di comprendere la pretesa e difendersi utilmente.
  • Nel caso di accertamenti eseguiti senza accesso o ispezione nei locali del contribuente, l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità; per i tributi armonizzati, la sua omissione assume rilievo solo se il contribuente allega concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La denuncia di vizi della notificazione è inammissibile se non risulta che la questione sia stata ritualmente dedotta e trattata nei gradi di merito; in ogni caso, la piena conoscenza dell’atto e la sua tempestiva impugnazione possono escludere un concreto pregiudizio difensivo.
  • La definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge di bilancio 2023 produce l’estinzione del giudizio per il tributo definito e, in presenza di coobbligazione, gli effetti si estendono al coobbligato secondo la disciplina speciale.
  • In sede di legittimità, il giudice di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della sufficienza o attendibilità della prova, salvo il rigoroso perimetro del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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