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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35074/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi all’anno 2005, emessi nei confronti di una società per omessa presentazione della dichiarazione fiscale e, conseguentemente, nei confronti delle due socie per presunta distribuzione di utili extracontabili in una società a ristretta base sociale. La CTR aveva rigettato gli appelli proposti dalla società e dalle socie contro le decisioni di primo grado che avevano confermato gli atti impositivi e gli atti della riscossione. In cassazione, una ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulla determinazione del reddito, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato le presunzioni dell’Ufficio e le controprove offerte, in particolare sul mancato incasso del prezzo di vendita di un immobile e sulla necessità di considerare passività e componenti negative. Le altre ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2909 c.c., contestando la fondatezza dell’accertamento societario e della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili, perché non sorretti da elementi fattuali idonei e contrastati dalla documentazione societaria. Un ulteriore motivo processuale lamentava l’omessa pronuncia della CTR su un motivo di appello relativo al vizio motivazionale della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura di omessa pronuncia, osservando che il mancato esame di una questione processuale non integra, di regola, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e che, in ogni caso, il motivo era diretto sostanzialmente a ottenere la rinnovazione del giudizio di merito. Nel merito, la Corte ha confermato la legittimità dell’accertamento societario: in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può procedere ex art. 41 d.P.R. 600/1973 e art. 55 d.P.R. 633/1972 usando anche presunzioni non gravi, precise e concordanti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Nel caso concreto, però, le presunzioni dell’Ufficio erano corroborate da elementi documentali specifici, tra cui l’atto notarile di vendita di un immobile di rilevante valore e la comunicazione IVA annuale della società. La Corte ha inoltre ritenuto inidonee le difese dei ricorrenti, perché generiche e contraddittorie, e ha giudicato inammissibile per difetto di specificità la censura sulle componenti negative di reddito. Confermata la pretesa nei confronti della società, la Corte ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale, reputandola legittima e idonea a spostare l’onere della prova sui contribuenti. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge nel giudizio di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni di merito, non il mancato esame di questioni puramente processuali

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalle ricorrenti; la Corte precisa che, nell’omessa dichiarazione, l’accertamento segue la disciplina speciale dell’art. 41

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato quale parametro evocato dalle ricorrenti e come base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in società a ristretta base

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    in caso di omessa dichiarazione consente all’Ufficio di determinare induttivamente il reddito sulla base dei dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni supersemplici

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    consente l’accertamento induttivo dell’IVA in caso di omessa dichiarazione

  • art. 47 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalle ricorrenti sul tema della qualificazione dei redditi e degli utili societari

  • art. 84 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalle ricorrenti sulla deducibilità delle perdite

  • art. 86 d.P.R. 917/1986

    richiamato dalle ricorrenti sulla disciplina delle plusvalenze e delle componenti reddituali da cessione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce l’inversione dell’onere probatorio in presenza di accertamento induttivo e presunzione di distribuzione degli utili

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo che contestava l’efficacia della documentazione e l’accertamento societario; la Corte non ravvisa violazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel caso di omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo ai sensi delle norme speciali, utilizzando anche presunzioni non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; in tal caso l’onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente.
  • Le contestazioni in cassazione sulla valutazione delle prove sono inammissibili quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito o quando difettano di specificità, soprattutto se non viene chiarito in modo puntuale il contenuto decisivo delle deduzioni trascurate dal giudice di appello.
  • In una società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, poiché la ristrettezza dell’assetto societario consente di inferire un vincolo di reciproco controllo e conoscenza della gestione.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste per il solo mancato esame di una questione processuale e, comunque, non può essere utilizzata per ottenere surrettiziamente una rivalutazione del merito già affrontato dal giudice di appello.
  • Quando l’accertamento presupposto nei confronti della società è validamente fondato, l’accertamento riflesso nei confronti dei soci può essere sorretto dalla presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati, salvo prova contraria specifica dei contribuenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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