Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da numerosi avvisi di accertamento con i quali veniva rettificato il valore imponibile di terreni di proprietà del fallimento, ai fini IMU/Ici/Tasi, per un importo complessivo rilevante. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti in primo grado e la conferma in appello, il fallimento proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione per relationem alla decisione di primo grado senza adeguata giustificazione, in violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza; 2) violazione delle norme che disciplinano la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, assumendo l’illegittimità degli avvisi perché fondati su delibere comunali non impugnate; 3) violazione del giudicato, sostenendo che la CTR avesse valorizzato precedenti decisioni su annualità diverse; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la perizia di stima depositata in appello sul valore dei terreni; 5) nullità per omessa pronuncia sulla domanda relativa alle sanzioni. In pendenza del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha poi chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di bilancio 2023, depositando domanda e ricevuta di pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che la domanda era stata depositata nei termini insieme alla prova del versamento della prima rata e che, per i tributi comunali, l’ente aveva adottato il regolamento applicativo. Ha quindi ritenuto non necessario esaminare i motivi di ricorso nel merito. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione agevolata non integra un rigetto, una inammissibilità o una improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente come parametro del requisito di motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla doglianza di motivazione per relationem.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d'appello ritenuta non autonoma e non adeguatamente giustificata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per vizi processuali e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 59, lett. g, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla determinazione, da parte dei comuni, dei valori venali delle aree fabbricabili.
art. 5 D.Lgs. 15 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente in tema di base imponibile e valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposizione locale.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di precedenti decisioni rese su annualità diverse come se avessero efficacia di giudicato.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia sulla domanda concernente le sanzioni.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ne ha applicato i commi rilevanti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 20, comma 1, lett. a)-e), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56
Ha modificato il testo dell'art. 1, commi 194-201, L. 197/2022, relativo alla definizione agevolata.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto; in caso di rateazione basta il pagamento della prima rata entro il termine.
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione agevolata.
art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato; le somme già versate si scomputano ma non si restituiscono se eccedenti.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Su istanza del contribuente il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 e il contribuente deve depositare domanda e prova del versamento; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Nei processi pendenti, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con ordinanza o decreto.
art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Sospende per undici mesi i termini di impugnazione e altri termini processuali nelle controversie definibili.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Regola il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione.
art. 1, comma 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il diniego della definizione è impugnabile e, nei processi già dichiarati estinti, ne consente la revocazione.
art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle controversie in cui è parte l'ente medesimo o un suo ente strumentale.
art. 5 regolamento comunale
Il regolamento comunale prevedeva l'applicazione della definizione agevolata per i tributi comunali e le relative condizioni di perfezionamento.
art. 6 regolamento comunale
Il regolamento prevedeva la possibilità di un successivo diniego della definizione agevolata.
art. 7 regolamento comunale
Il perfezionamento richiede domanda e versamento dell'unica o della prima rata entro i termini fissati.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie rientranti nella definizione agevolata, il processo si estingue se il contribuente deposita nei termini la domanda e la prova del pagamento dovuto secondo la disciplina applicabile, anche se il diniego dell'ente non sia ancora intervenuto.
- Quando la definizione agevolata è perfezionata o comunque è stato depositato quanto richiesto dalla legge e dal regolamento applicabile, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché la controversia viene meno per effetto della disciplina speciale sopravvenuta.
- Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione normativa speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio non si chiude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma con estinzione per definizione agevolata.
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