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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da numerosi avvisi di accertamento con i quali veniva rettificato il valore imponibile di terreni di proprietà del fallimento, ai fini IMU/Ici/Tasi, per un importo complessivo rilevante. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti in primo grado e la conferma in appello, il fallimento proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione per relationem alla decisione di primo grado senza adeguata giustificazione, in violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza; 2) violazione delle norme che disciplinano la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, assumendo l’illegittimità degli avvisi perché fondati su delibere comunali non impugnate; 3) violazione del giudicato, sostenendo che la CTR avesse valorizzato precedenti decisioni su annualità diverse; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la perizia di stima depositata in appello sul valore dei terreni; 5) nullità per omessa pronuncia sulla domanda relativa alle sanzioni. In pendenza del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha poi chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di bilancio 2023, depositando domanda e ricevuta di pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che la domanda era stata depositata nei termini insieme alla prova del versamento della prima rata e che, per i tributi comunali, l’ente aveva adottato il regolamento applicativo. Ha quindi ritenuto non necessario esaminare i motivi di ricorso nel merito. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione agevolata non integra un rigetto, una inammissibilità o una improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie rientranti nella definizione agevolata, il processo si estingue se il contribuente deposita nei termini la domanda e la prova del pagamento dovuto secondo la disciplina applicabile, anche se il diniego dell'ente non sia ancora intervenuto.
  • Quando la definizione agevolata è perfezionata o comunque è stato depositato quanto richiesto dalla legge e dal regolamento applicabile, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché la controversia viene meno per effetto della disciplina speciale sopravvenuta.
  • Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione normativa speciale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio non si chiude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma con estinzione per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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