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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13772/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento, che il contribuente assumeva non essere mai state regolarmente notificate. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello: aveva annullato una cartella per prescrizione decennale, ma aveva confermato le altre ritenendo valide le notifiche eseguite secondo il rito dell’irreperibilità assoluta e ritenendo che le eventuali contestazioni sulla regolarità delle notifiche e sulla prescrizione maturata prima dovessero essere fatte valere contro le precedenti intimazioni di pagamento, notificate a mezzo PEC nel 2015 e nel 2016. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sul sistema di notificazione, sostenendo che le cartelle non erano state validamente notificate e che non era stata provata una notifica tramite agenzia privata; 2) violazione delle norme sulla notifica in caso di irreperibilità assoluta, contestando che la semplice attestazione del messo notificatore, coperta da fede privilegiata, bastasse a dimostrare l’irreperibilità; 3) violazione della norma sulla prescrizione, sostenendo che il termine fosse quinquennale e non decennale. L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva controricorso e ricorso incidentale, ma quest’ultimo risultava non depositato nel fascicolo di causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non colpiva una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato il rigetto delle doglianze anche sulla mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento notificate nel 2015 e nel 2016, con conseguente definitività delle cartelle sottese e preclusione di contestazioni successive sulla regolarità delle notifiche e sulla prescrizione maturata anteriormente. In ogni caso, la Corte ha osservato che la statuizione della CTR sulla necessaria impugnazione delle intimazioni era conforme all’orientamento secondo cui l’intimazione di pagamento è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa e impedisce di far valere la prescrizione già maturata. Quanto alla prescrizione, la Corte ha comunque rilevato che, per i tributi, il termine è decennale e che, nel caso concreto, non era decorso rispetto all’intimazione notificata nel 2017. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito nel fascicolo di causa. Il giudizio si è quindi concluso con rigetto del ricorso principale e inammissibilità dell’incidentale, senza provvedere sulle spese per mancata regolare costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come disciplina della notificazione nel luogo di residenza, dimora o domicilio.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione in caso di irreperibilità relativa.

  • regolamento di esecuzione del codice postale n. 655/82

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulle modalità di notificazione.

  • d.m. 9 aprile 2001

    richiamato dal ricorrente sulle modalità di notifica tramite recapito.

  • L. n. 890/1982

    richiamata dal ricorrente quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta.

  • art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti della riscossione.

  • art. 2498 c.c.

    evocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma il testo non consente di chiarire il collegamento sostanziale con la prescrizione contestata.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla Corte per affermare che l’intimazione di pagamento è atto equiparabile all’avviso di mora ed è autonomamente impugnabile.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato nel senso che l’intimazione di pagamento rientra tra gli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes poste a base della decisione.
  • L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario; se non viene impugnata nei termini, la pretesa si consolida e non possono più essere fatte valere, in via successiva, contestazioni sulla regolarità delle cartelle presupposte o sulla prescrizione già maturata prima di tale intimazione.
  • In materia di tributi, il termine di prescrizione è, secondo l’orientamento richiamato, decennale, salvo diversa previsione specifica.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile se il relativo atto, pur notificato alla controparte, non risulta depositato nel fascicolo di causa secondo le forme richieste.
  • Quando il ricorso principale è inammissibile e la parte intimata non è regolarmente costituita, può non farsi luogo alla liquidazione delle spese di lite, ferma la disciplina del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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