Cassazione Civile, Ordinanza n. 13772/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento, che il contribuente assumeva non essere mai state regolarmente notificate. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello: aveva annullato una cartella per prescrizione decennale, ma aveva confermato le altre ritenendo valide le notifiche eseguite secondo il rito dell’irreperibilità assoluta e ritenendo che le eventuali contestazioni sulla regolarità delle notifiche e sulla prescrizione maturata prima dovessero essere fatte valere contro le precedenti intimazioni di pagamento, notificate a mezzo PEC nel 2015 e nel 2016. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sul sistema di notificazione, sostenendo che le cartelle non erano state validamente notificate e che non era stata provata una notifica tramite agenzia privata; 2) violazione delle norme sulla notifica in caso di irreperibilità assoluta, contestando che la semplice attestazione del messo notificatore, coperta da fede privilegiata, bastasse a dimostrare l’irreperibilità; 3) violazione della norma sulla prescrizione, sostenendo che il termine fosse quinquennale e non decennale. L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva controricorso e ricorso incidentale, ma quest’ultimo risultava non depositato nel fascicolo di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non colpiva una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato il rigetto delle doglianze anche sulla mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento notificate nel 2015 e nel 2016, con conseguente definitività delle cartelle sottese e preclusione di contestazioni successive sulla regolarità delle notifiche e sulla prescrizione maturata anteriormente. In ogni caso, la Corte ha osservato che la statuizione della CTR sulla necessaria impugnazione delle intimazioni era conforme all’orientamento secondo cui l’intimazione di pagamento è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa e impedisce di far valere la prescrizione già maturata. Quanto alla prescrizione, la Corte ha comunque rilevato che, per i tributi, il termine è decennale e che, nel caso concreto, non era decorso rispetto all’intimazione notificata nel 2017. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito nel fascicolo di causa. Il giudizio si è quindi concluso con rigetto del ricorso principale e inammissibilità dell’incidentale, senza provvedere sulle spese per mancata regolare costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 139 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come disciplina della notificazione nel luogo di residenza, dimora o domicilio.
art. 140 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione in caso di irreperibilità relativa.
regolamento di esecuzione del codice postale n. 655/82
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulle modalità di notificazione.
d.m. 9 aprile 2001
richiamato dal ricorrente sulle modalità di notifica tramite recapito.
L. n. 890/1982
richiamata dal ricorrente quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta.
art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti della riscossione.
art. 2498 c.c.
evocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma il testo non consente di chiarire il collegamento sostanziale con la prescrizione contestata.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla Corte per affermare che l’intimazione di pagamento è atto equiparabile all’avviso di mora ed è autonomamente impugnabile.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
interpretato nel senso che l’intimazione di pagamento rientra tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes poste a base della decisione.
- L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario; se non viene impugnata nei termini, la pretesa si consolida e non possono più essere fatte valere, in via successiva, contestazioni sulla regolarità delle cartelle presupposte o sulla prescrizione già maturata prima di tale intimazione.
- In materia di tributi, il termine di prescrizione è, secondo l’orientamento richiamato, decennale, salvo diversa previsione specifica.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se il relativo atto, pur notificato alla controparte, non risulta depositato nel fascicolo di causa secondo le forme richieste.
- Quando il ricorso principale è inammissibile e la parte intimata non è regolarmente costituita, può non farsi luogo alla liquidazione delle spese di lite, ferma la disciplina del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13765/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13771/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →