Cassazione Civile, Ordinanza n. 09694/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, della sentenza d’appello che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione di un proprio iscritto a titolo di contributo di solidarietà e aveva condannato l’ente alla restituzione delle somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. La Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione di varie norme sul regime previdenziale privatizzato e sulle delibere dell’ente, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà introdotto con proprie delibere/regolamenti; (2) nullità per omessa pronuncia, assumendo che la Corte d’appello non si fosse espressa sulla domanda subordinata di applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. 201/2011; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla ripetizione fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Nel procedimento è stata anche rilevata la tardività della costituzione del resistente, depositata oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché un simile prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. Ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era omessa pronuncia, perché la Corte d’appello aveva implicitamente esaminato e rigettato anche la domanda subordinata; in ogni caso la questione di diritto era stata comunque decisa correttamente. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell’illegittima trattenuta, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, che riguarda i ratei pensionistici liquidi ed esigibili o le ipotesi di riliquidazione in senso proprio. Nonostante il rigetto, la Corte non ha condannato la parte ricorrente alle spese per la tardività della costituzione del resistente, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale nei primi e terzi motivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La costituzione del controricorrente è stata ritenuta tardiva alla luce del termine previsto dalla versione novellata.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari della Cassa previdenziale privatizzata.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Norma richiamata insieme alle successive modifiche legislative sul regime previdenziale privatizzato.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato quale modifica al quadro normativo delle Casse privatizzate.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato come interpretazione autentica del regime del pro rata.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
Prevede, in caso di mancata adozione nei termini delle misure di equilibrio o di parere negativo dei Ministeri vigilanti, un contributo di solidarietà dell’1% per gli anni 2012 e 2013; la Corte ne esclude l’applicazione analogica alla diversa ipotesi di illegittimità ex post delle delibere dell’ente.
art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
Richiamato dalla ricorrente come base regolamentare del contributo di solidarietà.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione della legittimità del prelievo.
Invocato per sostenere l’omessa pronuncia sul motivo subordinato.
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prescrizione.
La Corte precisa che la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici presuppone liquidità ed esigibilità del credito.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
È ritenuto applicabile alle ipotesi di riliquidazione della pensione, non alla ripetizione di trattenute derivanti da prelievi illegittimi.
artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte esclude la questione di legittimità costituzionale sul punto della prescrizione e conferma il quadro costituzionale già tracciato in materia di prestazioni patrimoniali imposte.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione spetta al solo legislatore.
Richiamato in relazione al procedimento accelerato e alle conseguenze della decisione conforme alla proposta non accettata.
Applicato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della decisione conforme alla proposta non accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È la base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri atti regolamentari o deliberativi un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate quando il prelievo non incide sui criteri di determinazione della prestazione, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
- La legittimità del prelievo regolamentare va distinta dall’ipotesi in cui il legislatore preveda espressamente un contributo di solidarietà in presenza di inerzia dell’ente o di mancata approvazione ministeriale: tale previsione non è estensibile alla diversa ipotesi di illegittimità ex post delle delibere adottate dall’ente.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili e per le riliquidazioni della pensione; quando è controversa la stessa misura del trattamento per effetto di una trattenuta illegittima, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il motivo e lo abbia rigettato implicitamente o con motivazione non esplicita, purché la questione sia di puro diritto e la soluzione adottata sia corretta.
- In sede di legittimità, la mancanza di motivazione su una questione di diritto può essere superata se la decisione è comunque giuridicamente esatta e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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