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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33622/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ENAC aveva irrogato a un vettore aereo una sanzione amministrativa per violazione della disciplina europea sui diritti dei passeggeri aerei, in relazione al ritardo di un volo sulla tratta Bergamo-Düsseldorf. La società ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace, poi appello, contestando sia la tempestività dell'opposizione sia la validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione. In cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e vizio di motivazione, sostenendo che non potesse dichiararsi l'inammissibilità per tardività e che la questione della notifica fosse rilevabile d'ufficio; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la nullità/inesistenza della notifica non sarebbe questione nuova; 3) errata applicazione della disciplina europea sulle notifiche transfrontaliere; 4) violazione della normativa interna sulla notificazione degli atti amministrativi e del Codice dell'amministrazione digitale, assumendo che la notifica dovesse avvenire via PEC e che, comunque, la notifica eseguita in Irlanda fosse invalida o non provata; 5) nullità della sentenza per asserito contrasto motivazionale; 6) ulteriore motivo di merito, poi assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune censure perché prive di interesse o comunque non idonee a incidere sulla decisione, osservando che il Tribunale aveva comunque verificato d'ufficio la tempestività dell'opposizione e che la questione dell'onere della prova era stata trattata in via solo teorica. Ha poi respinto le doglianze sulla notifica: la P.A. aveva solo la facoltà, e non l'obbligo, di usare la PEC per notificare l'ordinanza-ingiunzione; inoltre il Regolamento UE n. 1393/2007 non era applicabile alla materia amministrativa/sanzionatoria, trattandosi di esercizio di poteri pubblici. Corretta è stata invece ritenuta la notifica eseguita secondo la legge consolare e le modalità consentite dall'ordinamento irlandese, con prova della consegna tramite tracciamento postale e certificazione consolare. La Corte ha quindi corretto la motivazione del giudice di merito nella parte in cui aveva richiamato il regolamento europeo, ma ha confermato il dispositivo di rigetto. Spese a carico della ricorrente e obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 D.Lgs. 150/2011

    Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la produzione dell'ordinanza da parte dell'autorità amministrativa rileva ai fini del controllo della tempestività, ma l'eventuale mancata allegazione non determina automaticamente inammissibilità se la tempestività può essere verificata d'ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono proporsi domande o eccezioni nuove, ma la Corte ha escluso che la questione della validità della notifica, nel caso concreto, imponesse la cassazione della decisione, perché la notifica risultava comunque regolare secondo la disciplina applicabile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e nullità della sentenza sono state esaminate e respinte perché non idonee a scalfire la correttezza del decisum.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza per contrasto irriducibile della motivazione.

  • art. 135, comma 5, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio motivazionale, ma la Corte ha negato che la motivazione fosse affetta da inconciliabilità insanabile.

  • art. 14 L. 689/1981

    La notifica dell'ordinanza-ingiunzione può avvenire secondo le forme ivi previste, quindi anche a mezzo posta, senza che la PEC costituisca l'unico mezzo possibile.

  • art. 18 L. 689/1981

    La notificazione delle ordinanze-ingiunzione può avvenire anche direttamente da parte della P.A. mediante PEC, ma tale modalità è facoltativa e non esclusiva.

  • art. 22 L. 689/1981

    Richiamato quale parametro del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione.

  • art. 142 c.p.c.

    La Corte lo considera disciplina residuale per le notifiche all'estero, operante solo quando siano impossibili le modalità previste dalle convenzioni internazionali o dalla legge consolare.

  • art. 37 D.Lgs. 71/2011

    L'ufficio consolare provvede alla notifica degli atti rimessigli conformemente alle convenzioni internazionali, alle disposizioni UE e alle leggi dello Stato di residenza.

  • art. 5-bis D.Lgs. 82/2005

    Il Codice dell'amministrazione digitale prevede la comunicazione telematica/PEC, ma non abroga la disciplina generale della notifica a mezzo posta dell'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 48 D.Lgs. 82/2005

    Richiamato in relazione alla validità delle comunicazioni via PEC.

  • art. 65, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. 82/2005

    Richiamato come parte della disciplina sulle comunicazioni telematiche della P.A.

  • art. 13 DPCM 22 luglio 2011

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'obbligo generalizzato di uso della PEC; la Corte nega che ciò elimini la possibilità della notifica postale prevista dalle norme speciali.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; altrimenti il giudice può valorizzare altri elementi probatori, anche presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che nel caso concreto la decisione non si fonda su tale profilo in modo decisivo.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione del giudice di merito pur mantenendo fermo il dispositivo, perché l'errore riguardava il richiamo al regolamento europeo e non l'esito finale.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    La Corte esclude la sua applicabilità alla notifica di atti amministrativi/sanzionatori, perché il regolamento riguarda la materia civile e commerciale e non quella amministrativa o l'esercizio di pubblici poteri.

  • Regolamento (CE) n. 261/2004

    Richiamato come base del potere dell'ENAC di adottare misure coercitive/sanzionatorie in caso di ritardo o cancellazione del volo.

  • Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

    Non applicabile alla notifica dell'atto amministrativo in quanto convenzione limitata alla materia civile e commerciale.

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    Non applicabile nel caso concreto perché l'Irlanda non è tra gli Stati firmatari richiamati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la tempestività dell'opposizione è controllabile d'ufficio dal giudice; la mancata o irregolare produzione del provvedimento notificato non comporta automaticamente inammissibilità se la data di notificazione può essere comunque accertata.
  • La notifica dell'ordinanza-ingiunzione a un destinatario estero, quando la materia è amministrativa/sanzionatoria e la P.A. agisce nell'esercizio di poteri autoritativi, non ricade nel Regolamento (CE) n. 1393/2007, riservato alla materia civile e commerciale.
  • Per gli atti amministrativi notificati all'estero si applica in via prioritaria la disciplina speciale della legge consolare e, solo in via residuale, l'art. 142 c.p.c.; la verifica va compiuta secondo le convenzioni internazionali eventualmente applicabili e le leggi dello Stato di destinazione.
  • La P.A. può notificare via PEC ove la normativa lo consenta, ma tale modalità non esclude né rende invalida la notificazione eseguita con le forme ordinarie previste dalla disciplina speciale.
  • Il disconoscimento di documenti informatici o riproduzioni meccaniche deve essere specifico, circostanziato ed esplicito; in difetto, il giudice può valorizzare il documento insieme ad altri elementi di prova, anche presuntivi.
  • Quando l'ordinamento dello Stato di destinazione prevede un sistema diverso dalla ricevuta di ritorno per attestare la consegna postale, la prova della notificazione può essere fornita anche mediante strumenti equivalenti idonei a dimostrare l'avvenuto recapito al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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