Cassazione Civile, Sentenza n. 6835/2021 del 11/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'anno 2008 relativi a IVA, IRPEF e IRAP per omessa presentazione delle dichiarazioni e mancata fatturazione. L'Ufficio ha riclassificato l'associazione come esercente attività commerciale e come societa' di fatto, ritenendo carente la vita associativa, la gestione non democratica e l'esistenza di una ripartizione indiretta di utili tramite erogazioni a favore dei soci; contestate inoltre sanzioni e il mancato scorporo dell'IVA dai ricavi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato, in fatto, la natura commerciale dell'attivita' svolta dall'ente e la sussistenza di una societa' di fatto. La motivazione di merito ha evidenziato il ruolo di intermediazione tra AICA e i Centri accreditati, la consistenza economica dell'attivita' commerciale rispetto ai proventi associativi, la continuita' e immutabilita' del gruppo dirigente, e l'erogazione ai soci di compensi sproporzionati e riconducibili a distribuzione di utili. Sono state respinte le censure relative alla disapplicazione dell'atto di riconoscimento, allo scorporo IVA, alla detrazione dell'IVA sugli acquisti e alla esimente per errore inevitabile; sono state confermate le imposte e le sanzioni. Ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Fondamento delle censure in cassazione; i motivi invocati sono stati valutati nei limiti di legge, con esclusione della riesaminabilita' dei fatti già valutati in sede di merito
Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c.
Usato per definire il criterio sostanziale di commercialita' dell'attivita' e per determinare se applicare regime ordinario o quello degli enti non commerciali
Norme sul regime di decommercializzazione per enti associativi: la loro applicabilita' presuppone che l'ente sia non commerciale; la Corte ha ritenuto che, essendo l'attivita' sostanzialmente commerciale, tali disposizioni non trovassero applicazione
art. 10, comma 6, lett. e) d.lgs. n. 460/1997
Prevede presunzione di distribuzione indiretta in caso di compensi ai dipendenti superiori del 20% rispetto al CCNL; la Corte ha osservato che l'assenza del superamento non prova automaticamente la correttezza delle erogazioni se il quadro fattuale evidenzia finalita' lucrative
Riferimento alla disciplina del riconoscimento della personalita' giuridica; la Corte ha confermato che il giudice tributario puo' disapplicare atti amministrativi illegittimi nell'ambito del giudizio
Norma richiamata nella contestazione sulla qualificazione dell'ente come societa' di fatto; la Corte ha ritenuto che la qualificazione sia risultanza di accertamento di fatto valutabile in merito
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi...
Stabilisce il meccanismo di rivalsa IVA in caso di accertamento; la Corte ha affermato che lo scorporo dell'IVA non e' automatico e che la disposizione e' applicabile anche quando i cessionari non siano soggetti passivi, con conseguenze pratiche sulla possibilita' di trasferire l'onere
Direttiva 2006/112/CE e Direttiva 77/388/CEE
Richiamate per questioni di detraibilita' e neutralita' IVA; la Corte ha ritenuto le questioni non decisive o non sollevate in modo ammissibile in questa sede
Attribuisce al giudice tributario il potere di non applicare atti amministrativi illegittimi nell'ambito del giudizio; usato per motivare la possibilita' di disapplicare atti amministrativi incidentali
Principi sulle sanzioni tributarie: la responsabilita' sanzionatoria richiede almeno negligenza; l'onere di provare l'assenza di colpa spetta al contribuente e la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato un errore inevitabile
codice civile, art. 2247 e art. 2195
Art. 2247 richiamato nei criteri per riconoscere una societa' di fatto (attivita' comune a scopo di lucro); art. 2195 definisce le attivita' commerciali di riferimento: usati per fondare la riclassificazione dell'ente come societa' di fatto con attivita' imprenditoriale
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un ente associativo dipende dalla prevalenza sostanziale dell'attivita': la forma giuridica e il riconoscimento amministrativo non prevalgono se, in concreto, l'ente svolge attivita' d'impresa
- I giudici valutano complessivamente gli elementi di fatto: ruolo economico, schema di ricavi, rapporti con fornitori e distributori, continuita' del gruppo dirigente, e modalita' di erogazione di somme ai soci per determinare se vi sia scopo lucrativo
- La presenza di erogazioni significative ai soci senza chiari titoli contrattuali o criteri di determinazione e' un forte indizio di distribuzione indiretta di utili e porta a riqualificazione in regime commerciale
- Il regime di decommercializzazione previsto per le associazioni si applica solo se l'ente e' concretamente non commerciale; il semplice svolgimento di prestazioni verso associati non basta se l'attivita' globale e' imprenditoriale
- In caso di contestazione IVA, lo scorporo dell'imposta dai ricavi non e' automatico: il diritto di rivalsa ai clienti ha effetti pratici e temporali sanciti dall'art. 60 DPR 633/1972 e non sempre libera il contribuente dall'onere dell'imposta
- Per evitare sanzioni il contribuente deve provare di aver agito con la diligenza richiesta e che l'errore fosse inevitabile; la buona fede non esclude automaticamente la responsabilita' se il quadro normativo e' chiaro
- Le questioni che comportano riesame del merito fattuale (valutazione della prova, ricostruzione economica) sono difficilmente riapribili in Cassazione: occorre proporre censure di diritto precise e autosufficienti
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