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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6833/2021 del 11/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vittoria Assicurazioni impugnava l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia in qualità di agente della riscossione per l'escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni fiscali di Paolo Ruzza. La Compagnia deduceva che la cartella di pagamento presupposta non era stata validamente notificata e che, comunque, non esisteva un titolo esecutivo formatosi nei confronti del garante; sosteneva che la controversia riguardava un rapporto privatistico (fideiussione autonoma) e che l'azione da esperire era l'opposizione all'esecuzione nei termini ordinari (artt. 615/617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999), non soggetta ai termini per i ricorsi tributari. In subordine denunciava violazione di giudicato esterno e carenze motivazionali rispetto all'applicazione retroattiva di norme introdotte dalla legge finanziaria 2005 (art. 8, comma 3-bis d.lgs. 218/1997) e contestava prescrizione/decadenza del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e terzi motivi, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito a favore di Vittoria Assicurazioni. Il Collegio ha ritenuto che la fideiussione fosse un rapporto di diritto privato (contratto autonomo di garanzia), per cui la controversia è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario; tuttavia, poiché nei precedenti gradi è stato formato giudicato interno sulla giurisdizione tributaria, ciò non impedisce alla Cassazione di qualificare il rapporto come privatistico e di applicare la normativa sostanziale/processuale pertinente. La Corte ha inoltre affermato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non preclude l'opposizione all'intimazione di pagamento: l'opposizione all'intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973, se rivolta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione per crediti privatistici, assume natura di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615 c.p.c. e può essere proposta fino all'effettivo avvio del pignoramento; pertanto la C.T.R. ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione. Poiché l'Amministrazione non aveva un titolo esecutivo valido nei confronti del garante, è stata dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della compagnia. Le spese del giudizio di merito sono compensate; quelle di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 46/1999

    art. 21; art. 29, comma 2

    L'art. 21 stabilisce che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva: la Cassazione interpreta che, per crediti privatistici, l'iscrizione a ruolo richiede un titolo idoneo (non è sufficiente la sola iscrizione di ruolo priva di titolo esecutivo). L'art. 29, comma 2, esclude l'applicazione dell'art. 57 DPR 602/1973 alle entrate non tributarie e dispone che le opposizioni all'esecuzione si propongono con le forme ordinarie (artt. 615/617 c.p.c.), confermando che le contestazioni sul diritto di procedere in esecuzione per crediti privatistici vanno decise secondo le regole dell'esecuzione ordinaria.

  • d.P.R. n. 602/1973

    art. 25; art. 50; art. 57

    La cartella di pagamento (art. 25) e l'intimazione di pagamento (art. 50) hanno funzione analoga al precetto, preannunciando l'azione esecutiva. Tuttavia, per crediti di natura privatistica la cartella non trasforma il credito in titolo esecutivo nei confronti del garante se manca un titolo esecutivo specifico nei suoi confronti; l'art. 57 (termine per impugnare la cartella davanti al giudice tributario) non è applicabile alle entrate non tributarie per effetto dell'art. 29 d.lgs. 46/1999.

  • d.lgs. n. 218/1997

    art. 8, comma 2 (testo ratione temporis); art. 8, comma 3-bis (introdotto dalla legge n. 311/2004)

    La Corte rileva che, ratione temporis, alla fattispecie si applicava il testo originario dell'art. 8, comma 2 (che collegava l'adesione e la garanzia ai rimborsi/IVA con modalità particolari). L'applicazione retroattiva del comma 3-bis introdotto dalla legge finanziaria 2005 sarebbe stata errata: la Corte censura l'uso retroattivo di tale norma.

  • d.P.R. n. 633/1972

    La polizza fideiussoria è stata qualificata come fideiussione "a prima richiesta" prevista dall'art. 38-bis; la giurisprudenza della Cassazione la considera spesso contratto autonomo di garanzia, non accessorio all'obbligazione tributaria, con conseguenze sulla natura privatistica del rapporto tra garante e Amministrazione.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.)

    artt. 615 e 617; art. 474; art. 480-481; art. 491; art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; art. 384, comma 2

    Gli artt. 615 e 617 disciplinano l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nelle forme ordinarie; la Cassazione ha ritenuto che l'opposizione all'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973, in materia di crediti privatistici, sia un'opposizione "pre-esecutiva" regolata da tali norme e proponibile fino all'effettivo pignoramento. L'art. 474 (titolo esecutivo) e le norme sull'esecuzione (480-491) sono richiamate per affermare che l'Amministrazione deve possedere un titolo esecutivo valido per iscrivere a ruolo crediti privatistici. L'art. 384, comma 2, è stato utilizzato per consentire alla Corte di cassazione, dopo la cassa, di decidere nel merito.

  • d.lgs. n. 546/1992

    L'art. 21 d.lgs. 546/1992 è richiamato come norma che stabilisce termini per i ricorsi tributari; la Corte sottolinea che tale termine non è applicabile ai garanti in rapporto privatistico, perché la giurisdizione è ordinaria.

Massime di principio

  • Se la garanzia (polizza fideiussoria) è un contratto autonomo di garanzia di natura privatistica, la controversia tra garante e Amministrazione finanziaria è in principio devoluta alla giurisdizione ordinaria; va applicata la normativa sostanziale e processuale civilistica.
  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento di somme aventi causa in rapporti di diritto privato non produce automaticamente una preclusione all'opposizione all'intimazione: l'opposizione all'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973, quando diretta a contestare il diritto di procedere in esecuzione per crediti privatistici, ha natura di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615 c.p.c. e può essere proposta fino all'effettivo pignoramento.
  • L'iscrizione a ruolo per crediti derivanti da rapporti di diritto privato richiede l'esistenza di un titolo idoneo ad avere efficacia esecutiva nei confronti del garante; il mero ruolo o la cartella non suppliscono all'assenza di un titolo esecutivo formato specificamente contro il garante.
  • Se la controversia viene inavvertitamente svolta davanti al giudice tributario e non si eccepisce il difetto di giurisdizione, il giudicato interno sulla devoluzione non muta la natura privatistica del rapporto e non impedisce che la Corte di legittimità qualifichi la controversia secondo la sua vera natura sostanziale.
  • In presenza di crediti privatistici, le contestazioni sull'azione esecutiva dell'agente della riscossione vanno esperite secondo le regole dell'esecuzione ordinaria (artt. 615 e 617 c.p.c.), e non sono soggette ai termini per i ricorsi tributari previsti per le cartelle relative a crediti tributari.

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